Accordo provvisorio sulla riforma della direttiva quadro sui rifiuti: le principali novità in ambito di EPR tessile

20 Marzo 2025

Introduzione

L’Unione Europea compie un passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti con l’accordo provvisorio sulla revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE, WFD). Il testo, concordato tra Parlamento e Consiglio UE, dovrà essere formalmente approvato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Uno degli aspetti chiave della riforma riguarda il settore tessile, con nuove disposizioni per l’implementazione dei sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Chi è coinvolto?

  • Operatori economici: rientrano nell’ambito di applicazione tutti gli operatori economici che si occupano dei prodotti interessati, ad eccezione di sarti indipendenti ed operatori economici che immettono sul mercato prodotti tessili usati idonei per il riutilizzo.

 

  • Prodotti interessati: sono interessati tutti i prodotti tessili, prodotti assimilati ai prodotti tessili e calzature identificati nell’Allegato IVc. I prodotti per uso professionale (uso militare compreso) che possano rappresentare un rischio per la sicurezza, salute, igiene dovrebbero essere esclusi

Nuove definizioni rilevanti

  • produttori: sono produttori di prodotti tessili ai fini EPR coloro che sono:

 

    • fabbricanti stabiliti in uno Stato membro
    • rivenditori professionisti di prodotti provenienti da un altro Stato membro o da extra-UE
    • rivenditori online a consumatori in uno Stato membro, anche se non stabiliti in UE. In tali casi dovrà nominarsi un rappresentante autorizzato

 

  • prodotti tessili usati: prodotti tessili provenienti da raccolta differenziata, prima della cernita (potrebbero esser idonei per il riutilizzo o diventare rifiuto)

 

  • prodotti di consumo invenduti: i prodotti di consumo invenduti come definiti dal Regolamento sull’Ecodesign (Regolamento (UE) 2024/1781)

 

  • si chiarisce che non si potranno considerare come “rifiuti” i prodotti usati riconsegnati dai consumatori agli operatori che si occupano di riuso, e che siano giudicati (da professionisti o da enti sociali) come adeguati al riuso.

Obblighi EPR: cosa cambia?

  • obbligo di registrazione in ciascuno Stato Membro in cui si immettono i prodotti per la prima volta

 

  • il pagamento di contributi sarà dovuto solo per prodotti che non lascino il territorio dello Stato in cui sono stati resi disponibili (onde evitare doppia contribuzione)

 

  • verifiche accurate da parte dei marketplace per accertarsi del rispetto degli obblighi EPR da parte dei produttori

 

  • dovrà essere garantita la presenza di più PRO per garantire una concorrenza

 

  • le fee dovranno essere modulate sulla base del peso dei prodotti (e della quantità ove opportuno) e del rispetto dei requisiti di ecoprogettazione

 

  • le fee potranno essere modulate anche al fine di disincentivare il fast-fashion

 

  • la Commissione dovrà adottare atti di implementazione per definire le modalità di registrazione e i criteri per l’eco-modulazione.

Tempistiche

Una volta adottata e entrata in vigore la Direttiva europea, gli Stati membri avranno 20 mesi per trasporre le norme a livello nazionale e 30 mesi per la creazione di sistemi EPR nazionali.

 

Per i sistemi EPR nazionali già esistenti (es: Francia) la tempistica per l’adeguamento alle nuove regole è di 24 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva.

 

Per le aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro, sono previsti tempi più dilatati.