Quando presentare la domanda di autorizzazione
Il Regolamento (UE) 2025/486 stabilisce che, dal 28 marzo 2025, sarà possibile inoltrare la richiesta per diventare dichiarante autorizzato. In Italia, l’autorità competente di riferimento è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Tutte le procedure si svolgeranno online tramite il Registro CBAM.
Quali informazioni sono necessarie?
La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:
- dati identificativi (nome, indirizzo, recapiti) e numero EORI;
- attività economica principale svolta nell’UE;
- certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
- autocertificazione da parte del richiedente che confermi l’assenza di gravi violazioni doganali/fiscali o reati connessi all’attività economica negli ultimi cinque anni;
- elementi per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente per adempiere agli obblighi CBAM;
- una stima del valore e del volume delle future importazioni di merci CBAM
Tempi di valutazione
L’autorità ha 120 giorni per valutare la domanda. Questo termine può arrivare a 180 giorni se la richiesta è stata presentata prima del 15 giugno 2025.
Se durante la valutazione sorgono dubbi o sono necessari approfondimenti, l’autorità può richiedere informazioni aggiuntive, estendendo il termine di ulteriori 30 giorni.
Criteri di valutazione
Affinché la domanda venga accolta, chi presenta richiesta deve:
- non avere commesso violazioni gravi o ripetute legate alla normativa doganale, fiscale, alle norme sugli abusi di mercato o alla normativa CBAM negli ultimi 3 anni, né condanne definitive per reati economici negli ultimi 5 anni;
- dimostrare di avere una solida capacità finanziaria e operativa, adeguata a gestire gli obblighi derivanti dal CBAM (ad esempio fornire garanzie se la società esiste da meno di due anni);
- essere stabilito nello Stato membro presso cui si presenta la domanda;
- disporre di un numero EORI valido
Controlli e revoche
Anche dopo l’eventuale rilascio dell’autorizzazione, l’autorità potrà svolgere controlli periodici per assicurarsi che il dichiarante rispetti i requisiti. In caso di infrazioni gravi o ripetute, oppure se i requisiti vengono meno, al soggetto può essere revocata l’autorizzazione.
Prossimi passi
A partire dal 1° gennaio 2026 (periodo definitivo), solo i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato potranno importare nell’UE i prodotti soggetti al CBAM presenti in Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.
Ogni anno sarà necessario:
- dichiarare, entro il 31 maggio, le merci CBAM importate nell’anno precedente, indicando le emissioni incorporate, che dovranno essere verificate da soggetti accreditati;
- acquistare e restituire i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate.
Segnaliamo tuttavia che per le aziende che importano meno di 50 tonnellate di prodotti CBAM all’anno, è da tenere monitorato l’iter legislativo delle proposte di semplificazione previste dal pacchetto Omnibus, tra cui in particolare vi è l’introduzione di un’esenzione dagli adempimenti CBAM per tali volumi.
Il nostro team di esperti è a disposizione per supportare le imprese nella corretta gestione degli adempimenti CBAM e nell’ottenimento della qualifica di dichiarante autorizzato.