Antidumping e antisovvenzioni UE: disposta la registrazione automatica delle importazioni dei prodotti sotto indagine

27 Settembre 2024

Introduzione

La Commissione europea ha comunicato la decisione di procedere con la registrazione di tutte le importazioni di prodotti oggetto di inchieste antidumping o antisovvenzioni, comprese quelle in corso, per le quali non sono ancora state imposte misure provvisorie. Tra i possibili effetti, consentire l’applicazione retroattiva delle misure.

La registrazione delle importazioni

La Commissione europea ha comunicato, lo scorso 24 settembre, la decisione di procedere con la registrazione di tutte le importazioni di prodotti oggetto di inchieste antidumping o antisovvenzioni, comprese quelle in corso per le quali non sono ancora state imposte misure provvisorie.

 

In precedenza, le importazioni venivano registrate solo su richiesta giustificata dell’industria dell’UE. Questo cambiamento di prassi, volto a intensificare e migliorare l’uso degli strumenti di difesa commerciale, fa parte degli sforzi portati avanti dalla Commissione per affrontare gli effetti della concorrenza sleale.

Il contesto: i regolamenti di base UE antidumping e antisovvenzioni

I regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni consentono alla Commissione di chiedere alle autorità doganali degli Stati membri di procedere con la registrazione delle importazioni di un prodotto oggetto di un’inchiesta antidumping o antisovvenzioni in corso, in modo da poter successivamente applicare misure contro tali importazioni a partire dalla data della registrazione.

 

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base  e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, le importazioni sono infatti soggette a registrazione su richiesta dell’industria dell’Unione, nel caso in cui vi siano sufficienti elementi di prova a giustificare tale azione, nonché su iniziativa della Commissione.

Gli effetti

La registrazione delle importazioni di prodotti oggetto di indagine nei casi di antidumping o antisovvenzioni sarà effettuata dalle autorità doganali degli Stati membri secondo le indicazioni della Commissione europea attraverso i singoli regolamenti attuativi. Questo semplificherà le procedure e alleggerirà l’onere a carico dell’industria fornendo, al contempo, alla Commissione informazioni precise e accurate sull’origine e sulle quantità delle importazioni di un prodotto oggetto di indagine, nonché sugli sviluppi più ampi del mercato. In questo modo si eviterebbero anche forti aumenti delle importazioni dei prodotti oggetto dell’inchiesta prima dell’istituzione delle misure.

 

La riscossione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi

Lo scopo di questa iniziativa è di consentire la riscossione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi, nel caso in cui venissero soddisfatte le condizioni legali. Tuttavia, la riscossione retroattiva non è automatica ed è soggetta a determinate condizioni; tale decisione viene infatti presa solo nella fase definitiva di ogni inchiesta.