Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione

31 Ottobre 2024

Introduzione

Il 30 ottobre 2024 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato l'attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione.

La procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione

Il 30 ottobre 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 23/2024, annunciando l’attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI – Centralized Clearance for Import), in conformità all’articolo 179 del Regolamento (UE) 952/2013, noto come Codice Doganale dell’Unione (CDU). L’attivazione fa seguito alla Decisione di esecuzione UE 2023/2879, in base alla quale dal 1° luglio 2024 gli Stati membri devono dare applicazione al CCI.

 

Tale procedura consente la presentazione della dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (denominato Ufficio doganale di controllo), permettendo, al contempo, di presentare fisicamente le merci in un Ufficio doganale posto in uno Stato membro diverso (denominato Ufficio doganale di presentazione).

Lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali

Per poter applicare tale forma di semplificazione, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali (AEOC) e deve essere autorizzato alla specifica procedura dall’Ufficio doganale dello Stato membro dove è stabilito: l’autorizzazione viene rilasciata a seguito di una consultazione con gli Stati membri interessati come uffici di presentazione e ha effetto sia nello Stato membro che l’ha rilasciata sia negli altri Stati membri dove la merce viene fisicamente presentata all’arrivo nel territorio dell’Unione.

I controlli doganali

I controlli doganali sono coordinati tra l’Ufficio di controllo e l’Ufficio di presentazione della merce nei vari Stati membri coinvolti. L’Ufficio di controllo esegue i controlli documentali finalizzati agli aspetti connessi alla corretta liquidazione del dazio e alla presenza della prevista certificazione unionale di carattere extratributario (ad esempio certificati sanitari, fitosanitari, CITES, etc.) e comunica all’Ufficio di presentazione se le merci devono essere sottoposte a verifica fisica e a eventuale analisi di laboratorio.

 

L’Ufficio di presentazione esegue i controlli i controlli “propri” relativi alla riscossione dei tributi nazionali, alle eventuali misure extratributarie di carattere nazionale e a quelli richiesti dall’analisi dei rischi nazionale e locale.

La richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata tramite il portale delle Customs Decisions dell’UE, che consente la gestione elettronica delle domande e delle decisioni doganali. Nell’ipotesi in cui lo sdoganamento centralizzato debba essere usato per un regime che comporta il propedeutico rilascio di un’autorizzazione alle procedure speciali (deposito doganale, perfezionamento attivo, ecc..), il richiedente deve essere titolare anche di tale autorizzazione in forma multi-stato.

 

Oltre all’Italia, il CCI è disponibile per l’uso da parte delle aziende europee in Bulgaria, Estonia, Spagna, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Croazia e altri Stati membri stanno pianificando di aderire gradualmente nel prossimo anno.