CBAM: al via la seconda fase del periodo transitorio, tra difficoltà pratiche, controlli e fine delle deroghe

28 Agosto 2024

Introduzione

A quasi un anno dall’entrata in vigore del periodo transitorio, permangono molte difficoltà in capo alle aziende legate alla gestione del CBAM: dai problemi tecnici per accedere al Registro transitorio, alla compilazione delle Relazioni CBAM, fino all’ottenimento dei dati sulle emissioni incorporate nei prodotti da parte dei fornitori esteri.

I controlli delle Autorità competenti

Sono iniziati nel frattempo i controlli da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE, autorità nazionale competente in Italia) sulla base dei dati trasmessi dalla Commissione Europea relativi alle aziende che hanno importato prodotti CBAM nei primi trimestri del periodo transitorio. Si ricorda infatti che ai dichiaranti che non abbiano adottato le misure necessarie per adempiere all’obbligo di presentazione della Relazione CBAM (così come nel caso in cui la Relazione CBAM presentata sia inesatta o incompleta) può essere applicata una sanzione compresa tra 10 EUR e 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate; le sanzioni possono essere maggiori nel caso in cui le relazioni non siano state presentate per più di sei mesi. Per presentare una Relazione CBAM dopo la scadenza dei termini previsti, i dichiaranti devono contattare il MASE tramite l’apposita funzionalità nel Registro transitorio, per richiedere la presentazione tardiva, a meno che l’autorità non ne abbia già fatto richiesta.

 

Pertanto, per chi non si fosse ancora adeguato, è opportuno verificare se dal 1° ottobre 2023 sono stati importati i prodotti CBAM (classificati ai codici di Nomenclatura Combinata elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956) e, in tal caso, regolarizzare quanto prima la propria posizione per evitare l’applicazione di sanzioni.

Obbligo di dichiarazione dei valori effettivi dal 1° luglio

Per quanto riguarda i prossimi adempimenti, si ricorda che per le importazioni effettuate dal 1° luglio 2024, che dovranno essere rendicontate entro il 31 ottobre 2024, non sarà più possibile utilizzare i valori predefiniti della Commissione, ma sarà obbligatorio dichiarare i valori effettivi delle emissioni incorporate nei prodotti CBAM importati comunicati dai fornitori esteri.

 

Nella prassi, tuttavia, si riscontra che non è facile per gli importatori ottenere i dati sulle emissioni effettive, dato che nella maggior parte dei casi i fornitori esteri non sono preparati per effettuare il monitoraggio e calcolo delle emissioni secondo i metodi ammessi dalla Commissione, anche con gli strumenti messi a disposizione dalla stessa. Come chiarito da una recente FAQ della Commissione, è fondamentale una buona cooperazione tra i produttori dei paesi terzi e i dichiaranti CBAM, che hanno la responsabilità di garantire la completezza e la correttezza delle Relazioni CBAM.

Gli strumenti forniti dalla Commissione

La Commissione ha pubblicato linee guida nonché tenuto webinar per aiutare i produttori a determinare le emissioni incorporate dei prodotti CBAM che producono in paesi extra-UE. La Commissione inoltre ha pubblicato un template in formato Excel progettato per eseguire automaticamente la maggior parte dei calcoli quando vengono inseriti i dati necessari, unitamente a degli esempi di template pre-compilati per diverse tipologie di prodotti e a un video corso.

Le difficoltà nel reperimento dei dati e l’importanza della collaborazione fornitore-importatore

Nella pratica, tuttavia, si riscontra come la maggior parte dei fornitori esteri non sia in grado di compilare questo template, essendo molto complesso. Pertanto, è importante che i dichiaranti CBAM si facciano parte attiva nel supportare i fornitori esteri perché possano determinare i dati effettivi delle emissioni, intraprendendo tutti gli sforzi possibili per ottenere questi dati.

 

Laddove i dichiaranti CBAM, alla fine, non riescano a ottenere i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver intrapreso tutti gli sforzi ragionevoli, utilizzare la casella “commenti” nel Registro transitorio CBAM per fornire giustificazioni e includere documenti di supporto che attestino sforzi infruttuosi e misure adottate per ottenere dati da fornitori e/o produttori, che saranno valutati dalle autorità nazionali competenti per decidere se applicare sanzioni. Le autorità competenti potranno anche tenere conto della ripetizione di tali azioni e dei follow-up con produttori o fornitori dei paesi terzi, del periodo di tempo interessato e della loro durata.

CBAM: gli impatti sulla supply-chain

Valutare la collaborazione dei fornitori esteri e la loro capacità di determinare e comunicare i dati effettivi delle emissioni diventa quindi imprescindibile per gestire la propria supply chain. Si ricorda infatti che, mentre nel periodo transitorio gli obblighi CBAM sono limitati alla rendicontazione dei dati sulle emissioni, nel periodo definitivo, in vigore dal 1° gennaio 2026,

 

  • i dichiaranti CBAM dovranno essere in possesso di un’autorizzazione per poter importare i prodotti CBAM;

 

  • i dati sulle emissioni dovranno essere verificati da verificatori accreditati;

 

  • dovrà essere pagato un prezzo al carbonio tramite l’acquisto e la restituzione dei certificati CBAM,

 

pena l’impossibilità di importare la merce.

 

È pertanto opportuno attivarsi quanto prima per valutare in modo strategico la propria supply chain e ottenere i dati effettivi sulle emissioni dai fornitori esteri relativi alle importazioni effettuate dal 1° luglio 2024, per trasmettere la Rendicontazione CBAM entro la scadenza del 31 ottobre 2024.

 

In caso di necessità, ZPC è a disposizione per supportare i fornitori esteri nel calcolo delle emissioni effettive e i dichiaranti CBAM nel valutare i dati trasmessi dai fornitori esteri e il loro grado di preparazione, nonché per supporto nell’invio tardivo di relazioni CBAM dei passati trimestri.

Riepilogo CBAM

A questa pagina è possibile trovare tutte le notizie pubblicate da ZPC sul CBAM, ordinate a partire dalla più recente, per avere un quadro completo sull’argomento.