CBAM: al via l’accesso al Registro transitorio

1 Dicembre 2023

A partire dal 4 dicembre 2023 sarà possibile, per gli operatori italiani, richiedere le credenziali di accesso al Registro CBAM e iniziare, dal giorno successivo, in ambiente di test, a familiarizzare con tutte le funzionalità attivate al suo interno. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un avviso pubblicato in data 30 novembre. Le istruzioni operative per la procedura di accesso sono disponibili sia sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Registro CBAM è stato elaborato dalla Commissione europea per aiutare gli importatori a eseguire e trasmettere i report previsti dagli obblighi di reportistica connessi al meccanismo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/956 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773.

La Commissione Europea ha inoltre pubblicato ulteriori chiarimenti sugli adempimenti richiesti dal Regolamento CBAM, in particolare su questioni connesse alla reportistica e alle modalità di dichiarazione, all’utilizzo del Registro transitorio e all’esecuzione del calcolo delle emissioni incorporate.

CBAM: la fase transitoria

La fase transitoria del meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) è entrata in vigore lo scorso 1º ottobre e si concluderà il 31 dicembre 2025; l’applicazione definitiva avverrà infatti a partire dal 1° gennaio 2026. In questa prima fase non sarà applicato alcun tributo alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. Gli importatori dell’UE di prodotti regolamentati dovranno quindi dichiarare il volume delle loro importazioni e le emissioni di gas a effetto serra incorporate durante la loro produzione; a tale scopo, le aziende interessate dal CBAM dovranno iscriversi al Registro transitorio CBAM e presentare alla Commissione Ue, attraverso lo stesso registro, una relazione dettagliata.

La prima relazione, incentrata sui dati raccolti nel corso dell’ultimo trimestre 2023, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024. Le imprese che non rispettino i vincoli definiti per la fase transitoria rischiano una sanzione variabile tra i 10 e i 50€ per ogni tonnellata di emissione non dichiarata.

Il CBAM in breve

Il CBAM prevede il pagamento, da parte degli operatori dell’Unione Europea, di una tassa sul carbonio relativa alle importazioni di una lista di prodotti provenienti da Paesi in cui le normative relative all’abbattimento delle emissioni di gas serra risultino meno stringenti rispetto a quelle in vigore nell’UE, allo scopo di evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra portati avanti dall’Unione Europea siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi in cui gli standard di politica climatica siano meno stringenti, o da una crescita delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. Attualmente il Regolamento si applica alle importazioni di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Per approfondimenti sul CBAM, leggi qui.

Riepilogo CBAM

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