CBAM: in vigore la fase transitoria

10 Ottobre 2023

È entrata in vigore lo scorso 1º ottobre la fase transitoria del meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism), che si concluderà il 31 dicembre 2025. L’applicazione definitiva avverrà infatti a partire dal 1° gennaio 2026.

Il CBAM è disciplinato dal Regolamento Ue 2023/956 e prevede il pagamento, da parte degli operatori dell’Unione Europea, di una tassa sul carbonio relativa alle importazioni di una lista di prodotti provenienti da Paesi in cui le normative relative all’abbattimento delle emissioni di gas serra risultino meno stringenti rispetto a quelle in vigore nell’UE. Attualmente il Regolamento si applica alle importazioni di determinati prodotti dei seguenti settori: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.

Gli obblighi di reportistica

A partire dal 1° ottobre 2023 agli importatori dell’UE dei prodotti regolamentati viene richiesto di dichiarare il volume delle loro importazioni e le emissioni di gas a effetto serra (GHG) incorporate durante la loro produzione, senza però dover pagare alcun adeguamento finanziario. In questa prima fase, le aziende interessate dal CBAM, in particolare l’importatore/dichiarante autorizzato o il rappresentante doganale autorizzato, devono rispettare oneri specifici, tra cui l’iscrizione al registro transitorio CBAM e la presentazione alla Commissione Ue di una relazione dettagliata attraverso l’apposito registro online. La prima relazione, incentrata sui dati raccolti nel corso dell’ultimo trimestre 2023, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024. Il primo anno di applicazione prevede una certa flessibilità, come l’uso di valori standard per la comunicazione delle emissioni incorporate e la possibilità di utilizzare le regole di monitoraggio, notifica e verifica del Paese di produzione.

Le imprese che non rispettino i vincoli definiti per la fase transitoria rischiano una sanzione variabile tra i 10 e i 50€ per ogni tonnellata di emissione non dichiarata. Per sostenere le imprese in questo periodo transitorio, la Commissione ha messo a disposizione materiali informativi, linee-guida, webinar e check-list e schede specifiche per settore, oltre a modulistica di supporto per la raccolta dei dati da trasmettere nella relazioni. A partire dal 1° gennaio 2026, data di inizio dell’applicazione definitiva del CBAM, agli importatori sarà chiesto di acquistare e restituire il numero di “certificati CBAM” corrispondenti ai GHG incorporati nelle merci CBAM importate.

La fase transitoria rappresenta un periodo di prova e di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità) e consentirà alla Commissione europea la raccolta di informazioni utili al fine di perfezionare la metodologia in vista dell’applicazione definitiva del meccanismo, che avverrà il 1° gennaio 2026, nonché di valutare l’estensione dello stesso ad altri prodotti.

Scopo

Scopo del CBAM è evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra portati avanti dall’Unione Europea siano compensati da un aumento delle emissioni extra-UE, attraverso la delocalizzazione della produzione, o da una crescita delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio, spingendo contemporaneamente l’industria globale ad adottare tecnologie più verdi e sostenibili.

L’introduzione graduale del CBAM è in linea con l’eliminazione graduale dell’assegnazione di quote gratuite nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (ETS), allo scopo di uniformare le politiche e gli oneri di decarbonizzazione esistenti nei paesi europei ed extraeuropei.

Riepilogo CBAM

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