CBAM: le FAQ della Commissione UE

30 Luglio 2024

Introduzione

In data 19 luglio 2024, la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Il CBAM in breve

Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è stato introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956. Si tratta di un meccanismo progettato per imporre un costo sulle emissioni di carbonio dei prodotti importati nell’UE. Questo sistema mira a prevenire la “fuga di carbonio”, ossia il trasferimento della produzione in Paesi terzi con normative ambientali meno rigorose, e a incentivare i paesi esportatori a ridurre le loro emissioni di CO2. Il CBAM fa parte degli sforzi dell’UE per combattere il cambiamento climatico e garantire una concorrenza leale tra i produttori locali e quelli stranieri.

 

La Commissione ha introdotto, in data 19 luglio, nuove FAQ e aggiornato molte di quelle già pubblicate. Le FAQ aggiornate o introdotte ex novo sono appositamente segnalate nel documento della Commissione.

Le nuove FAQ

Tra le FAQ di nuova introduzione, sono di particolare interesse le seguenti:

 

  • n. 24, che fornisce dettagli sugli Economic Operators Registration and Identification numbers (EORI). Il numero EORI è un identificativo unico nell’UE assegnato dalle autorità doganali a un operatore economico per attività doganali. Può essere utilizzato in qualsiasi Stato membro dell’UE per dichiarazioni doganali e rappresentanza doganale, rispettando le norme pertinenti. I dichiaranti CBAM devono presentare la loro relazione utilizzando lo stesso numero EORI fornito alle autorità doganali al momento della dichiarazione doganale.

 

  • n. 30, che chiarisce la definizione di “spedizione” rilevante ai fini delle esenzioni per le spedizioni di valore inferiore o uguale ad euro 150. Si tratta di spedizioni di prodotti inviati simultaneamente da un esportatore a un destinatario, coperti da un unico documento di trasporto o, in mancanza di questo, da una singola fattura. Beni spediti separatamente, anche se dallo stesso mittente allo stesso destinatario, sono considerati spedizioni separate. Questa definizione è applicata senza pregiudizio ai controlli doganali.

 

  • n. 125, che risponde al quesito se il CBAM produca entrate e, se sì, come queste vengano utilizzate. Il CBAM non è progettato per generare entrate di bilancio. Le entrate future dipenderanno dal prezzo del carbonio dell’ETS, dalle emissioni incorporate nei prodotti importati e dal prezzo del carbonio pagato nei paesi terzi. In ogni caso, generare entrate non è che un effetto secondario della misura. Entrate eventualmente generate diventeranno una risorsa propria del bilancio dell’UE secondo l’accordo interistituzionale LI 433/28.

L'aggiornamento delle FAQ preesistenti

Si segnala inoltre l’aggiornamento delle seguenti FAQ:

 

  • n. 26, che chiarisce le scadenze di presentazione delle relazioni CBAM (la scadenza è trimestrale, con termine per la presentazione entro un mese dallo scadere del trimestre);

 

  • n, 27, che chiarisce la possibilità di presentare la prima relazione CBAM oltre il termine indicato in caso di problemi tecnici;

 

  • n. 74, riguardante le casistiche in cui il fornitore non fornisce le informazioni necessarie entro il termine di presentazione della relazione;

 

  • n. 114, che illustra le procedure di accesso al Registro CBAM;

 

  • n. 121, che chiarisce il meccanismo con il quale vengono accreditati i verificatori.

 

Infine, si sottolinea che la possibilità di cui alla FAQ n. 76 di dichiarare i valori di default indicati dalla Commissione è terminata con il trimestre concluso il 30 giugno 2024 (termine di presentazione della relazione il 31 luglio 2024). Successivamente a tale data, non è più possibile determinare le emissioni connesse ad un prodotto sulla base dei valori di default.

Riepilogo CBAM

A questa pagina è possibile trovare tutte le notizie pubblicate da ZPC sul CBAM, ordinate a partire dalla più recente, per avere un quadro completo sull’argomento.