CBAM: definite le norme relative agli obblighi di comunicazione nella fase transitoria
Lo scorso 17 agosto la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione riguardante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) durante il periodo transitorio che andrà dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Durante questo periodo sarà richiesto agli importatori solo un obbligo di rendicontazione; successivamente, la rendicontazione avrà anche un impatto finanziario. Per aiutare gli operatori a orientarsi in questa prima fase, la Commissione Europea ha pubblicato una guida dedicata.
Il CBAM, in breve
Il Carbon Border Adjustment Mechanism, cioè il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, prevede il pagamento, da parte degli operatori dell’Unione Europea, di una tassa sul carbonio relativa alle importazioni di una lista di prodotti – nello specifico cemento, energia elettrica, concimi, alluminio, prodotti di ghisa, di ferro e di acciaio, e alcune sostanze chimiche – provenienti da Paesi in cui le normative relative all’abbattimento delle emissioni di gas serra risultino meno restrittive rispetto a quelle in vigore nell’UE.
Scopo del CBAM è evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra portati avanti dall’Unione Europea siano compensati da un aumento delle emissioni extra-UE, attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi in cui gli standard di politica climatica siano meno stringenti, o da una crescita delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio.
Obblighi di comunicazione e tempistiche
Il Regolamento di esecuzione disciplina gli obblighi di comunicazione indicati nell’articolo 35 del Regolamento CBAM per le merci elencate all’allegato I – cemento, energia elettrica, concimi, alluminio, prodotti di ghisa, di ferro e acciaio e alcune sostanze chimiche – importate nel territorio doganale dell’Unione Europea durante il periodo transitorio.
In questa fase sarà necessario predisporre su base trimestrale, entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, una Relazione CBAM, cioè un documento contenente informazioni sulle merci importate durante quell’arco temporale, redatto secondo la struttura indicata nella tabella 1 dell’Allegato I del Regolamento di esecuzione e contenente le informazioni elencate nella tabella 2 dello stesso Allegato. Questo documento dovrà essere presentato attraverso il cosiddetto Registro transitorio CBAM, ospitato nel Portale CBAM.
La prima relazione dovrà essere presentata entro la fine di gennaio 2024 e riguarderà il periodo che va da ottobre a dicembre 2023. Solo per le prime due relazioni (che andranno presentate rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 30 aprile 2024) sarà possibile procedere ad eventuali modifiche fino al termine di scadenza per la presentazione della terza relazione, cioè fino al 31 luglio 2024. Successivamente, relazioni potranno essere modificate fino a due mesi dopo la fine del relativo trimestre.
Calcolo delle emissioni incorporate e sanzioni
Il Regolamento di esecuzione prevede inizialmente un sistema flessibile per il calcolo delle emissioni incorporate dei beni importati, per dare agli operatori il tempo necessario per adeguarsi al meccanismo. Fino al 31 dicembre 2024 sarà infatti possibile calcolare le emissioni incorporate ricorrendo a differenti modalità di rendicontazione. Dal 1° gennaio 2025 saranno accettati solo i metodi di rendicontazione completa, cioè l’approccio “basato sul calcolo” e quello “basato sulla misurazione”.
La Commissione Europea ha il compito di valutare la corretta compilazione delle Relazioni CBAM e di comunicare all’Autorità competente di ogni Stato membro eventuali soggetti la cui relazione non sia stata presentata in maniera corretta. L’Autorità competente può decidere di avviare una procedura di rettifica, richiedendo al Dichiarante le informazioni aggiuntive necessarie. Nel caso in cui questo non proceda all’invio delle informazioni, verrà sottoposto a una sanzione che può variare da 10 a 50 euro per tonnellata di emissioni incorporate non comunicata.
Riepilogo CBAM
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