Clausola “No-Russia”: obblighi ed esenzioni

8 Novembre 2024

Introduzione

Ad alcuni mesi dall'introduzione della "No-Russia clause", l'UE invita le aziende interessate a fornire il proprio feedback sull'applicazione dell'obbligo, per studiare le future evoluzioni della clausola.

Ricordiamo che è scattato il 20 marzo 2024 l’obbligo, introdotto dal XII pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia, per gli esportatori, di vietare per contratto la riesportazione di determinati beni o tecnologie, in Russia e per un uso in Russia.

AGGIORNAMENTO: Clausola “no-Russia”: l'UE richiede feedback sulla misura antielusione

La Direzione generale per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) invita le parti interessate a fornire – entro il 24 novembre 2024 – un feedback sull’articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (clausola “no-Russia”), previsto dal XII pacchetto di sanzioni UE imposte alla Russia e successivamente modificato nel XIV pacchetto.

 

L’articolo 12 octies impone l’applicazione di una clausola di “non riesportazione in Russia” in alcuni contratti riguardanti beni sensibili. La DG FISMA sta cercando di ottenere un feedback sull’applicazione di questa misura nel contesto degli sforzi dell’UE per scoraggiare l’elusione.

 

Il dialogo con le imprese mira ad affinare l’articolo sulla base delle esperienze pratiche maturate nei primi mesi di attuazione di questo obbligo. In seguito alla raccolta delle opinioni del settore privato, la Direzione generale studierà le future evoluzioni della clausola “no-Russia”. Gli utenti possono fornire il proprio feedback attraverso l’apposito portale.

 

I consulenti di ZPC sono a disposizione delle imprese per la redazione di clausole contrattuali e clausole di salvaguardia per assicurare la piena aderenza alle normative internazionali e la piena tutela degli operatori economici.

 

La clausola "No-Russia" in dettaglio

L’articolo 12 octies del Regolamento (UE) 2023/2878, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, impone infatti, a decorrere dal 20 marzo 2024, l’obbligo per l’esportatore, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un Paese terzo, ad eccezione dei Paesi partner elencati nell’allegato VIII, di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di:

 

  • beni o tecnologie elencati negli allegati XI (beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale), XX (carboturbi e additivi per carburanti), XXXV (armi da fuoco e di altre armi) del Regolamento (UE) 833/2014;

 

  • prodotti comuni ad alta priorità elencati nel nuovo allegato XL al Regolamento (che lista, a titolo d’esempio, circuiti elettronici, specifici condensatori, parti elettriche di macchine o apparecchi, convertitori statici, telecamere, spine e prese di corrente, etc);

 

  • armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012.

 

Se la controparte di Paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori devono informare l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono non appena vengono a conoscenza della violazione.

Obblighi ed esenzioni

La clausola deve essere inserita:

 

  • a partire dal 20 marzo 2024, per tutti i contratti stipulati dopo il 19 dicembre 2023;

 

  • a partire dal 20 dicembre 2024, per i contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023 (a meno che il contratto non scada prima di tale data).

 

L’obbligo non trova applicazione qualora la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione avvenga verso uno dei Paesi partner dell’UE (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dall’UE.

Nuove FAQ sulla clausola “no-Russia”

Il 15 luglio 2024 la Commissione europea ha pubblicato alcune nuove FAQ riguardanti la cosiddetta “clausola no-Russia”. Nelle nuove FAQ, la Commissione chiarisce che la clausola deve necessariamente essere apposta a tutti i contratti rilevanti conclusi in seguito al 19 dicembre 2023, e sottolinea l’importanza per gli operatori europei di segnalare attraverso l’apposito strumento di whistleblowing ogni attività sospettata di violare o circonvenire i divieti di riesportazione.

 

Si specifica inoltre che l’obbligo di apporre la clausola “no-Russia” non si applica ai contratti con controparti pubbliche di Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. In tali casistiche vi è in ogni caso l’obbligo dell’esportatore di informare le autorità nazionali competenti della conclusione del contratto cui si applica tale eccezione.

La necessità pratica della clausola “no-Russia”: componenti occidentali nelle armi russe

La clausola “no-Russia” risponde ad esigenze molto concrete nell’ostacolare le capacità militari della Russia. La sua importanza è dimostrata da eventi delle ultime settimane: le autorità ucraine hanno infatti determinato che nel bombardamento dell’ospedale pediatrico di Kyiv dell’8 luglio scorso è stato impiegato il modello di missile Kh-101. Tale modello, secondo autorevoli fonti giornalistiche, conterrebbe diversi componenti elettronici di origine occidentale. Si tratterebbe di beni progettati per uso civile importati tramite Paesi terzi per eludere le restrizioni imposte contro la Russia.

 

Tali rivelazioni testimoniano l’esigenza di misure volte a impedire che prodotti legittimamente esportati siano fraudolentemente trasferiti in Russia eludendo le restrizioni in vigore e utilizzati per rinforzarne le capacità militari e industriali. La clausola “no-Russia” rappresenta la risposta dell’Unione Europea proprio a questo fenomeno.

Redazione della clausola “no-Russia”

Come esplicato nelle FAQ, la clausola “no-Russia” apportata al contratto deve includere “rimedi adeguati”, quali ad esempio una clausola risolutiva espressa e il pagamento di penali da parte dell’acquirente che viola il divieto di riesportazione in Russia.

 

ZPC accompagna le imprese in tutte le fasi del processo di esportazione e può affiancarle nella predisposizione di clausole contrattuali che rispondano ai requisiti previsti dalla clausola “no-Russia”.

 

L’evoluzione del contesto normativo e geopolitico è fonte di gravi rischi per imprese come quelle italiane fortemente orientate verso i rapporti commerciali con l’estero. Per questo la Commissione stessa incoraggia gli operatori economici ad appoggiarsi a strumenti e servizi specifici che rispondano all’esigenza di bilanciare il rispetto delle restrizioni in vigore con la dinamicità necessaria per il successo sui mercati globali.