Le nuove FAQ
Il 26 luglio 2024, la Commissione europea ha aggiornato le proprie FAQ riguardanti l’importazione, l’acquisto e il trasferimento di beni listati nel Regolamento n. 833/2014 ss.mm.ii., oltre che quelle sui beni a duplice uso e le tecnologie avanzate ai sensi del Regolamento n. 833/2014 ss.mm.ii.
Il nuovo status di "Paesi partner per l'importazione di ferro e acciaio"
In particolare, con le FAQ introdotte la Commissione chiarisce, in riferimento all’importazione, cosa significa il nuovo status di “Paesi partner per l’importazione di ferro e acciaio” di cui all’art. 3 octies per l’importazione e l’acquisto di prodotti siderurgici lavorati in Paesi terzi. Nel caso in cui prodotti siderurgici trasformati in un Paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’Allegato XVII sono importati o acquistati da un Paese partner, gli importatori non sono tenuti a fornire prove del Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici utilizzati per la trasformazione dei prodotti.
Un “Paese partner per l’importazione di ferro e acciaio“, secondo la definizione dell’art. 1 z quater, applica norme per l’importazione di ferro e acciaio sostanzialmente equivalenti all’articolo 3 octies del Regolamento n. 833/2014 ss.mm.ii. Attualmente, il Regolamento elenca tre Paesi partner: Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Liechtenstein (cfr. Allegato XXXVI).
I Paesi partner in riferimento ai beni dual use
In riferimento ai beni a duplice uso, la Commissione chiarisce quali sono i Paesi partner e di che agevolazioni beneficiano sulla base del Regolamento n. 833/2014 ss.mm.ii. Ai fini delle restrizioni ai beni dual use in relazione alla Russia, per “Paesi partner” si intendono i Paesi che applicano una serie di misure restrittive alle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal Regolamento in esame. La lista di Paesi partner comprende: USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda.
Lo status di “Paese partner” ha diverse conseguenze:
- In primo luogo, le entità possedute o controllate da un’impresa di un Paese partner possono beneficiare delle stesse eccezioni di quelle possedute o controllate da un’impresa di uno Stato membro. Di conseguenza, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la fornitura di assistenza tecnica o finanziaria a tali imprese, a condizione che non siano destinati a uso militare o a un utente finale militare.
- In secondo luogo, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, destinati alle rappresentanze diplomatiche dei Paesi partner con sede in Russia.