Due diligence per le imprese: nuove FAQ della Commissione UE

29 Luglio 2024

Introduzione

La Commissione europea ha aggiornato le proprie FAQ sulle sanzioni verso Russia e Bielorussia, fornendo nuove indicazioni riguardanti il settore chimico e l'importanza di un'esaustiva due diligence in tutte operazioni commerciali, anche nelle più piccole

Le nuove FAQ sul Reg. REACH e sul Reg. 833/2014

Il 24 luglio 2024, la Commissione europea ha aggiornato le proprie FAQ sulle sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia, fornendo numerose nuove indicazioni riguardanti il settore chimico. Le FAQ pubblicate riguardano, oltre che il Regolamento (UE) 833/2014, anche il Regolamento REACH, Reg. (UE) 1907/2006.

 

Tra le numerose FAQ riguardanti istruzioni operative per gli operatori soggetti al Regolamento REACH, si segnala la FAQ n. 8, che ha invece una portata che si estende oltre il settore chimico.

Sanzioni: dimostrare l'assenza di ragionevole sospetto

La FAQ n. 8, infatti, chiarisce che per escludere la propria responsabilità, un’impresa deve dimostrare di non aver avuto ragionevoli motivi di sospettare che l’operazione avrebbe violato le misure restrittive. Tale conclusione si ottiene attraverso adeguate procedure di due diligence per la compliance con le misure restrittive vigenti. Questo include sia verifiche da eseguirsi sulle controparti, che disposizioni contrattuali che impongano la conformità ai Regolamenti sanzionatori. Come dichiara la Commissione: “La responsabilità per una violazione delle sanzioni non dipende dal suo valore economico o dalla sua gravità; pertanto, violazioni minori o violazioni in cui il rischio di infrazione era basso (e quindi non è stata eseguita una due diligence o è stata eseguita in modo limitato) non escludono né limitano la responsabilità, a meno che non si possa dimostrare l’assenza di un motivo ragionevole di sospetto”.

 

La Commissione sottolinea, inoltre, che le imprese non devono affidarsi esclusivamente a quanto dichiarato dalla controparte, ma devono svolgere verifiche autonome. Se queste verifiche non confermano le dichiarazioni della controparte e le informazioni sono necessarie a causa di un ragionevole sospetto di violazione delle sanzioni, l’impresa dovrà astenersi da qualsiasi ulteriore collaborazione in conformità con le misure restrittive applicabili alla fattispecie.