Guida al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere – CBAM

28 Agosto 2024

Introduzione

Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) prevede il pagamento di una tassa sul carbonio all’importazione di determinati prodotti provenienti da Paesi in cui le normative relative all’abbattimento delle emissioni di gas serra risultino meno stringenti rispetto a quelle in vigore nell’UE.

Che cos’è il CBAM

Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism), istituito con il Regolamento UE 2023/956 del 10 maggio 2023, è uno dei pilastri di Pronti per il 55% – Fit for 55, un pacchetto di azioni incentrate sul clima con l’obiettivo di arrivare, entro il 2030, alla riduzione delle emissioni dell’UE di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

 

Da un punto di vista pratico, il CBAM prevede il pagamento, da parte degli operatori dell’Unione Europea, di una tassa sul carbonio relativa alle importazioni di una lista di prodotti (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno) provenienti da Paesi in cui le normative relative all’abbattimento delle emissioni di gas serra risultino meno stringenti rispetto a quelle in vigore nell’UE.

Scopo del CBAM

Scopo della misura è evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra portati avanti dall’Unione Europea siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi in cui gli standard di politica climatica siano meno stringenti, o da una crescita delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. Così facendo, inoltre, si punta a incoraggiare i Paesi terzi ad aderire agli sforzi dell’UE in materia di clima.

Tempistiche di applicazione

Per consentire alle imprese di adeguarsi al cambiamento, è prevista una introduzione graduale del nuovo meccanismo:

 

  1. periodo transitorio (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025): obbligo di reportistica trimestrale relativa al volume di emissioni di gas a effetto serra incorporate durante la produzione, senza adeguamento finanziario;
  2. piena applicazione (dal 1° gennaio 2026): autorizzazione per l’importazione di prodotti CBAM, obbligo di relazione annuale e acquisto e restituzione dei certificati CBAM.

 

Il dichiarante CBAM è responsabile della rendicontazione delle emissioni incorporate nelle merci importate e deve garantire la completezza dell’elenco delle importazioni e degli altri dati rilevanti da riportare nella relazione CBAM.  Il gestore dell’impianto nel Paese terzo che produce i prodotti CBAM è responsabile del monitoraggio del calcolo e della comunicazione delle emissioni incorporate nei prodotti che fabbrica ed esporta nell’Unione Europea.

 

Ai sensi del Regolamento UE 2023/956, nel caso in cui non venga presentata la relazione o questa sia inesatta o incompleta e non venga corretta, è prevista una sanzione compresa tra EUR 10 e EUR 50 per tonnellata di emissioni non comunicate.