Il nuovo scenario sanzionatorio dell’UE: cosa cambia per le imprese

24 Marzo 2025

Introduzione

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha rafforzato la propria politica in materia di sanzioni e restrizioni internazionali, introducendo nuovi vincoli o obblighi normativi per le imprese anche in un’ottica di contrasto ai meccanismi di elusione delle misure.

Le nuove regole UE mirano a rendere più efficace il rispetto delle restrizioni imposte a livello internazionale, con l’inasprimento da parte dei singoli Stati membri di sanzioni penali e amministrative per chi elude le misure restrittive.

Il rischio-violazioni per le imprese

Le imprese hanno quindi la necessità di gestire il proprio business in modo differente, per operare nel commercio internazionale senza incorrere in violazioni. Lo spartiacque – rappresentato dal massiccio programma sanzionatorio adottato verso la Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina – ha comportato l’adozione di provvedimenti che ad oggi si ripercuotono su qualsiasi operazione commerciale, a prescindere dalle destinazioni finali delle merci.

 

Il primo step per comprendere quali strumenti possano adottare le imprese in materia di Export compliance, consiste nel conoscere i principali provvedimenti presi dall’Unione Europea sul tema, e gli impatti su entità e prodotti.

Direttiva (UE) 2024/1226: nuove regole e obblighi per le imprese

Con l’adozione della Direttiva (UE) 2024/1226, l’UE stabilisce norme minime sui reati e sulle sanzioni per la violazione delle misure restrittive. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 20 maggio 2025, introducendo sanzioni penali e amministrative per chi aggira i divieti.

 

A fronte della violazione delle misure restrittive unionali, che possono comprendere – si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo –

 

  • il mancato congelamento di fondi e risorse e/o la messa a disposizione diretta o indiretta di fondi e risorse a soggetto designato;

 

  • il commercio, l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, il trasferimento, il transito o il trasporto di beni soggetti a misura restrittiva;

 

  • la prestazione di servizi di assistenza tecnica, di intermediazione e simili concernenti beni soggetti a misura restrittiva;

 

  • la prestazione di servizi finanziari che vedano il coinvolgimento di soggetti designati;

 

  • La prestazione di servizi di consulenza legale, di pubbliche relazioni, di contabilità, informatica architettura e ingegneria etc.

 

  • l’elusione delle misure restrittive dell’Unione,

 

la Direttiva include sanzioni che possono prevedere, in particolare:

 

  • pene di carattere detentivo per i soggetti fisici;

 

  • sanzioni di carattere amministrativo per le imprese che agevolano transazioni illegali, con multe fino al 5% del fatturato globale o 40 milioni di euro, oltre a possibili interdizioni dall’attività commerciale.

Regolamento (UE) n. 833/2014 e contrasto all’elusione

In considerazione dei numerosi fenomeni di elusione delle misure restrittive adottate dall’UE dallo scoppio della guerra in Ucraina, con l’aggiornamento del Regolamento (UE) n. 833/2014, le autorità europee hanno puntato a rafforzare i meccanismi anti-elusione, con particolare attenzione ai trasferimenti indiretti di beni e servizi verso la Russia.

 

Sono pertanto state rafforzate e implementate misure che prevedono:

 

  • il divieto di transito attraverso il territorio russo di numerosi prodotti, a partire dai beni a duplice uso (beni destinati ad uso sia civile che militare, in considerazione delle proprie caratteristiche tecniche), sino ad arrivare a numerosi beni richiamati in svariati allegati di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

 

  • limitazioni al commercio di acciaio, tecnologie aerospaziali e componenti critici.

 

  • introduzione della No Russia Clause, che obbliga gli esportatori europei a vietare nei contratti la riesportazione di determinati prodotti in Russia, identificati in specifici allegati al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., in particolare i prodotti comuni ad alta priorità di cui all’allegato XL, che richiama i medesimi prodotti identificati nella Common High Priority List.

 

La Common High Priority List è stata predisposta dall’Unione Europea, il Giappone, il Regno Unito e gli Stati Uniti allo scopo di richiamare l’attenzione dei rispettivi settori industriali su circa 50 articoli che presentino un rischio elevato di diversione illecita verso la Russia a causa della loro importanza per gli sforzi bellici del Cremlino. La lista è stata stilata sulla base degli articoli recuperati da armi russe ritrovate sui campi di battaglia ucraini o comunque identificati come essenziali per la produzione dell’equipaggiamento militare russo.

I rischi per le imprese: elusione e Paesi terzi

Uno dei punti più critici nel commercio con Paesi esteri è il rischio che le misure restrittive vengano aggirate attraverso intermediari in Paesi terzi. Le più aggiornate linee guida delle autorità dei Paesi partner in materia di elusione delle misure sanzionatorie adottate nei confronti della Russia hanno individuato numerosi Paesi terzi che hanno prestato supporto alla Russia nell’importazione di merci vietate. La lista seguente è da considerarsi in continua evoluzione, tuttavia le autorità invitano le imprese a prestare attenzione e a condurre due diligence rafforzate in caso di operatività con i seguenti Paesi: Armenia, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Emirati Arabi Uniti, India, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Malesia, Mongolia, Serbia, Thailandia, Turchia, Uzbekistan e Vietnam. Il livello di rischio di un’operazione commerciale risulterà inoltre potenzialmente più elevato nel caso di operatività con Paesi che abbiano all’attivo accordi commerciali con la Russia, come Armenia, Kazakhstan, Kirghizstan, Bielorussia, Iran, Serbia, Vietnam, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan.

 

È sempre in quest’ottica che le autorità europee invitano gli operatori economici europei ad operarsi al massimo “affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive” previste dal regolamento di volta in volta applicabile.

 

Le imprese pertanto sono chiamate a:

 

  • monitorare le catene di fornitura e i partner commerciali;

 

  • effettuare due diligence su clienti e transazioni (due diligence che diventeranno rafforzate se in relazione a Paesi considerati a rischio elusione delle misure restrittive);

 

  • implementare strumenti di compliance e screening per verificare l’affidabilità delle controparti ed escludere che nessuno dei soggetti coinvolti sia incluso negli elenchi aggiornati dalle autorità UE e USA. In quest’ultimo caso le verifiche permetteranno di tutelare le imprese dagli effetti delle Secondary Sanctions, applicabili in caso di operatività con soggetti designati dalle autorità USA, che comporta un rischio di listing dell’operatore non USA nelle liste di controllo US, con conseguente ripercussione anche nei rapporti con gli istituti finanziari.

 

Best Efforts Obligation e conformità aziendale

Come riportato nel paragrafo precedente, con il richiamo al “massimo impegno”, le autorità europee hanno imposto alle aziende la necessità di adottare misure adeguate a evitare il coinvolgimento in operazioni illecite. Questo include:

 

  • l’adozione di politiche di risk management, per prevenire violazioni accidentali delle norme UE;

 

  • la creazione di procedure di controllo per verificare clienti, fornitori e transazioni sospette;

 

  • l’implementazione di programmi interni di conformità (Internal Compliance Programs, ICP), che permettano la gestione delle tematiche di Export controls in maniera competente e condivisa all’interno dei vari reparti dell’azienda.

Cosa devono fare le imprese?

Per evitare sanzioni e tutelare il proprio business, le aziende hanno il dovere di attuare un approccio rigoroso alla compliance, con azioni concrete come:

 

  • screening automatico dei soggetti commerciali nelle liste di controllo aggiornate;

 

  • analisi dettagliata del livello di rischio delle operazioni commerciali sia in import che in export, in quest’ultimo caso per individuare eventuali rischi di elusione delle misure sanzionatorie applicabili al caso specifico;

 

  • formazione interna per dotare il personale aziendale degli strumenti conoscitivi necessari a gestire le sfide imposte dalle normative in continua evoluzione.

Conclusioni

Nell’attuale contesto geopolitico, le nuove misure sanzionatorie hanno introdotto un cambio di paradigma nella gestione delle sanzioni UE. Per le imprese, la sfida principale sarà garantire un monitoraggio costante e un approccio proattivo alla compliance, per operare in sicurezza nel contesto internazionale.

Le sanzioni dell’Italia per chi viola le misure restrittive UE

 

*In caso di condanna è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona (art. 21 bis).

 

In caso di violazione delle disposizioni di carattere soggettivo, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 500.000 € ai sensi del D. lgs 109/2007. Si richiama inoltre Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, in vigore dal 19 maggio 2024; gli Stati membri avranno un anno di tempo per attuarla.