Il nuovo accordo commerciale UE-Cile
L’accordo commerciale interinale UE-Cile (ITA), che sostituisce il precedente accordo di associazione UE-Cile, entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.
L’ITA introduce un approccio più semplice per stabilire l’origine preferenziale. Invece del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura, gli esportatori e gli importatori possono infatti ora utilizzare l’autocertificazione, basata sulle attestazioni di origine, anche per spedizioni multiple di prodotti identici, o la conoscenza dell’importatore.
Le principali modifiche
A decorrere dal 1° febbraio 2025 si applicano le seguenti modifiche:
- i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati in conformità del vecchio accordo di associazione UE-Cile non saranno più accettati come prova dell’origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica nell’Unione Europea o in Cile. Dal 1° febbraio 2025, le richieste di trattamento preferenziale dovranno quindi basarsi su un’attestazione di origine o sulla conoscenza dell’importatore, a seconda dei casi;
- le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti in transito, in custodia temporanea, in deposito o in zone franche al 1° febbraio 2025 dovranno basarsi sulle attestazioni di origine, come previsto dall’ITA;
- i numeri degli Esportatori Autorizzati ai sensi del vecchio accordo di associazione sono ora sostituiti dal numero REX. Di conseguenza, le attestazioni di origine per i prodotti originari dell’UE oggetto di spedizioni superiori a 6000 EUR dovranno contenere il numero REX. Gli esportatori UE che necessitano di un numero REX possono farne richiesta alla propria dogana competente.
Si informa che è in preparazione una guida dettagliata sulle nuove norme ITA di origine preferenziale.