Misure restrittive UE e prodotti dual use: in vigore nuove sanzioni italiane
Importanti novità per le imprese italiane in materia di sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea e della normativa sui beni a duplice uso. Lo scorso 14 giugno è entrato in vigore il decreto-legge n. 69/2023, che modifica il decreto legislativo n. 221/2017, ovvero il provvedimento che adegua l’ordinamento italiano a quello Ue in riferimento alla movimentazione dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (Regolamento (UE) 2021/821), dei beni soggetti alla normativa anti-tortura (Regolamento (UE) 2019/125) e all’applicazione delle sanzioni relative alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall’UE.
Il decreto-legge n. 69/2023 presenta novità di rilievo, soprattutto in tema sanzionatorio non solo in export, ma anche in import, allo scopo di mettere ordine e di coprire i vuoti legislativi lasciati dal precedente decreto legislativo.
Modifiche delle sanzioni per le violazioni delle misure restrittive UE
Viene punito con la reclusione fino a sei anni – anziché da due a sei anni, come previsto nel precedente decreto – chiunque effettui, in violazione alle misure restrittive previste dall’UE, queste operazioni:
- esportazione e importazione di prodotti listati, un ambito, quest’ultimo, che prima non era regolamentato;
- prestazione di servizi di qualsiasi natura relativi a prodotti vietati all’esportazione;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive UE, anche in questo caso non previsto dal D. Lgs. 221/2017.
Nel caso in cui queste operazioni vengano effettuate senza autorizzazione o con un’autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è prevista la reclusione fino a sei anni e una multa da 25.000 a 250.000 euro.
È inoltre assoggettato a sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro chiunque:
- ometta di comunicare all’Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
- non provveda alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- non presenti i documenti richiesti dall’Autorità competente.
Modifiche delle sanzioni per le violazioni del regolamento sui beni a duplice uso
- Chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all’interno dell’Unione Europea, oppure presti servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con una multa da 25.000 a 250.000 euro.
- Chiunque effettui operazioni o presti servizi connessi a prodotti a duplice uso, in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con una multa da euro 15.000 a euro 150.000.
In entrambi i casi, quindi, viene tolto il riferimento alla pena minima, che era in precedenza chiaramente indicato, ed è introdotta la sanzione amministrativa, applicata in concomitanza con quella penale.
È inoltre soggetto a sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro l’operatore che:
- ometta di comunicare all’Autorità competente la variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
- non provveda alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- non presenti i documenti richiesti dall’Autorità competente;
- ometta la presentazione dei rapporti semestrali relativi all’uso di autorizzazioni generali dell’Unione (AGEU) e nazionali (AGN).
Un’ulteriore novità è stata introdotta per gli operatori che non informino UAMA nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle clausole onnicomprensive mirate (le cosiddette “catch-all”) previste dal Regolamento Dual Use: in questo caso si applica una pena detentiva fino a due anni e l’ammenda da 15.000 a 90.000 euro.
Relativamente all’applicazione di clausole catch-all, l’UAMA è legittimata a subordinare ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, nonché l’esportazione di prodotti di sorveglianza informatica che non sono compresi negli elenchi all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821.
È stato infine aggiunto un nuovo articolo, il 21-bis, che prevede, nel caso di condanna, la confisca di quanto è servito o è stato destinato a commettere i reati, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
ZPC è a disposizione delle aziende per approfondire le modifiche normative e verificare la conformità delle operazioni commerciali rispetto ai programmi sanzionatori vigenti.
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