Nuovo pacchetto sanzionatorio nei confronti di determinate zone dell’Ucraina, Crimea e Sebastopoli

6 Marzo 2025

Contestualmente all’emanazione del “sedicesimo pacchetto” sanzionatorio implementato dall’Unione Europea nei confronti della Russia, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti delle zone dell’Ucraina non controllate dal governo.

In data 24 febbraio 2025, contestualmente all’emanazione del c.d. “sedicesimo pacchetto” sanzionatorio implementato dall’Unione Europea nei confronti della Russia, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di determinate zone dell’Ucraina, nello specifico le zone dell’Ucraina non controllate dal governo: Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia (cc.dd. “territori specificati”), e le regioni della Crimea e Sebastopoli.

Le nuove misure restrittive adottate fanno capo ai seguenti Regolamenti:

  • Regolamento (UE) 2025/398 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2022/263 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo
  • Regolamento (UE) 2025/401 del Consiglio, del 24 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.

I regolamenti citati sono speculari, prevedendo le medesime nuove restrizioni nei confronti delle zone non controllate dal governo, Crimea e Sebastopoli e finalizzate all’adeguamento alle disposizioni di cui alla normativa sanzionatoria europea implementata nei confronti di Russia e Bielorussia.

Si richiama di seguito il dettaglio delle principali misure sanzionatorie introdotte dai menzionati regolamenti.

Misure relative al trasferimento di banconote

I Regolamenti di interesse introducono il nuovo divieto di vendere, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno stato membro dell’Unione Europea verso i territori specificati, la Crimea e Sebastopoli.

Tale divieto, che era già previsto per le destinazioni Russia e Bielorussia ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti europei 833/2014 e 765/2006, e ss.mm.ii., prevede talune eccezioni riferite all’utilizzo personale da parte di persone fisiche, scopi ufficiali di organizzazioni internazionali o attività finalizzate alla promozione della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Misure oggettive (export)

Beni e tecnologie adatti all’uso nei settori chiave i) dei trasporti, ii) telecomunicazioni, iii) energia, iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie

Al fine di limitare la movimentazione verso i territori specificati, la Crimea e Sebastopoli, di beni e tecnologie che sono già soggette a restrizioni alla movimentazione verso la Russia, sono stati introdotti all’allegato II ai regolamenti (UE) 2022/263 e (UE) n. 692/2014 taluni nuovi prodotti che possono essere destinati ad un utilizzo nei settori chiave dell’economia delle menzionate zone dell’Ucraina, per i quali è fatto ora divieto di vendita, fornitura, trasferimento e esportazione nelle destinazioni citate.

 

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