Prolungati i regimi sanzionatori UE nei confronti di Guinea, Niger e contro la proliferazione delle armi chimiche

17 Ottobre 2024

Introduzione

Il 14 ottobre 2024, l’UE ha annunciato il prolungamento di un ulteriore anno dei regimi sanzionatori adottati nei confronti della Guinea, del Niger e per il contrasto alla proliferazione e all’uso delle armi chimiche.

Le misure restrittive e il loro prolungamento

Il 14 ottobre 2024, il Consiglio dell’Unione Europea ha prolungato per un ulteriore anno i regimi sanzionatori adottati nei confronti della Guinea (Decisione (PESC) 2024/2693), del Niger (Decisione (PESC) 2024/2702) e per contrastare la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (Decisione (PESC) 2024/2695).

 

I regimi sanzionatori dell’Unione Europea, adottati sulla base dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione Europea con Decisione del Consiglio dell’Unione Europea su proposta dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, prevedono generalmente una durata temporale limitata, che richiede un periodico aggiornamento da parte delle istituzioni competenti per verificare il permanere della necessità di imporre le misure restrittive e, in caso positivo, disporre il prolungamento delle restrizioni.

 

Di seguito il riepilogo di quanto previsto dai tre regimi restrittivi.

Misure restrittive nei confronti della Guinea

Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea:

 

Divieto di ingresso e transito: gli Stati membri devono impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di individui identificati come responsabili degli eventi del 28 settembre 2009 in Guinea [d.r. massacro nei confronti di manifestanti contro la ricandidatura del Presidente della giunta militare, successivamente giudicate un crimine contro l’umanità] e dei loro associati.

 

Congelamento dei beni: viene imposto il congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti o controllati dalle persone e organizzazioni responsabili degli eventi del 2009 in Guinea. È proibito mettere a disposizione fondi o risorse economiche a beneficio diretto o indiretto di tali individui o entità.

 

Eccezioni umanitarie: gli Stati membri possono autorizzare deroghe al divieto di ingresso o transito per motivi umanitari urgenti o per la partecipazione a riunioni intergovernative, comprese quelle dell’Unione Europea o dell’OSCE, mirate a promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Guinea.

Misure restrittive nei confronti del Niger

Decisione (PESC) 2023/2287 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger:

 

Divieto di ingresso e transito: gli Stati membri devono impedire l’ingresso e il transito nel proprio territorio alle persone che:

 

  • minacciano la pace, stabilità o sicurezza del Niger,
  • minano l’ordine costituzionale o la democrazia nel Niger,
  • sono coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario,
  • Sono associate a tali individui.

 

Congelamento dei beni: viene imposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche o giuridiche che:

  • sostengono o traggono beneficio dalle azioni che minacciano la stabilità del Niger,
  • minano la democrazia o lo stato di diritto in Niger,
  • sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

 

Eccezioni umanitarie: la norma prevede che le restrizioni non ostacolino la consegna di aiuti umanitari essenziali, garantendo che fondi e risorse economiche possano essere destinati a coprire i bisogni fondamentali delle popolazioni tramite organizzazioni umanitarie e agenzie riconosciute dall’ONU o dall’UE.

Misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche:

 

Divieto di ingresso e transito: Gli Stati membri devono impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di persone:

  • coinvolte nella produzione, sviluppo, trasporto, o uso di armi chimiche,
  • che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività,
  • associate a persone coinvolte nelle suddette attività.

 

Congelamento dei beni: Tutti i fondi e le risorse economiche di persone e entità legate alla proliferazione di armi chimiche sono congelati. È vietato mettere a disposizione fondi per tali persone o entità, direttamente o indirettamente.

 

Eccezioni umanitarie: Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di fondi congelati per fini umanitari, come il sostegno alle necessità di base delle persone fisiche, in deroga alle restrizioni.

Approfondimenti

Per un approfondimento sulle tipologie di regimi sanzionatori dell’Unione europea, si rimanda all’apposita pagina illustrativa pubblicata dal Consiglio.

 

Per qualsiasi ulteriore domanda, approfondimento o consulenza riguardante le restrizioni alle esportazioni e i regimi sanzionatori, gli esperti di ZPC sono sempre a disposizione di imprese e operatori economici.