L'aggiornamento
In data 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato l’elenco aggiornato dei certificati che integrano in TARIC le misure restrittive contro la Russia. Nella medesima data è stato pubblicato l’elenco riferito alle misure restrittive contro la Bielorussia.
I Regolamenti adottati nei confronti di Russia e Bielorussia, come noto, prevedono numerosi divieti all’importazione e all’esportazione di determinati beni da e verso tali Paesi. Sono al contempo previste eccezioni e possibilità di ottenere dalle autorità competenti deroghe alle restrizioni oggettive.
L’elenco dell’Agenzia delle Dogane assegna codici univoci alle eccezioni e autorizzazioni di cui ai Regolamenti indicati. Nelle operazioni che beneficiano delle eccezioni o autorizzazioni in questione, gli operatori economici indicheranno all’interno della casella n. 44 della Dichiarazione doganale il relativo codice per segnalare la sussistenza dei requisiti o l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità.
L’aggiornamento arriva in seguito al XIV pacchetto di misure sanzionatorie nei confronti della Russia e al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1865 contro la Bielorussia.
Nuovi codici per le sanzioni verso Russia e Bielorussia e divieto contrattuale di riesportazione
In data 18 ottobre 2024, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato l’elenco aggiornato dei codici che integra la TARIC con le misure 780 e 781 “Controllo all’esportazione” relative ai divieti contrattuali di riesportazione di talune merci sanzionate in Russia e Bielorussia. Come è noto, il Regolamento (UE) 833/2014 (Russia) e Regolamento (CE) 765/2006 (Bielorussia), entrambi in versione consolidata prevedono rispettivamente le cc.dd. “No Russia Clause” e “No Belarus Clause”. I codici, nonché le note integrate dai servizi della Commissione Europea, hanno validità dal 21 ottobre 2024.
Si ricorda che la “No Russia Clause” è una clausola di non riesportazione in Russia che vieta la controparte ad esportare successivamente il bene oggetto della transazione in Russia o per un uso in Russia. Tale clausola è da inserire obbligatoriamente nei contratti/ordini stipulati con soggetti terzi (non russi) che hanno come oggetto della transazione merci elencate negli allegati disciplinati all’interno dell’art. 12 octies.
Infine, si specifica che, l’art. 8 octies del Regolamento (CE) 765/2006 prevede l’obbligo per gli esportatori unionali, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un Paese terzo, ad eccezione dei Paesi di cui all’allegato V ter bis (Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda) dei beni di cui agli allegati XVI, XVII, XXVIII, XXX (e.g. armi, veicoli di navigazione aerea, turboreattori, motori, torni, fresatrici, convertitori statici, spine e prese di corrente, interruttori, ecc.) e delle armi da fuoco o munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012 di inserire all’interno dei contratti una clausola che vieti al cliente la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia di tali beni.
ZPC resta a disposizione per approfondimenti e consulenze su queste tematiche.