Spagna: pubblicata una nota interpretativa sull’etichettatura ambientale per gli imballaggi

20 Dicembre 2024

Introduzione

Il Ministero dell’Ambiente spagnolo ha pubblicato in questi giorni una nota interpretativa relativa all’etichettatura ambientale per gli imballaggi, fornendo chiarimenti fondamentali per aziende, enti e professionisti coinvolti nel ciclo di vita degli imballaggi.

La nota interpretativa

Il Ministero dell’Ambiente spagnolo ha pubblicato in questi giorni una nota interpretativa relativa all’etichettatura ambientale per gli imballaggi. Questo documento, disponibile a questo link in spagnolo, fornisce chiarimenti fondamentali per aziende, enti e professionisti coinvolti nel ciclo di vita degli imballaggi.

 

 

Le principali indicazioni

Le principali indicazioni comprendono:

 

Etichettatura fisica e digitale:

 

sebbene l’etichettatura ambientale debba essere riportata in forma fisica sull’imballaggio, ai sensi del RD 1055/2022, è consentito, in determinate circostanze oggettive, utilizzare un codice QR (o altro supporto dati digitale, standardizzato e aperto) per fornire tali informazioni. Questa possibilità, in linea con le tendenze dell’etichettatura digitale della proposta di Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è applicabile, ad esempio, agli imballaggi di prodotti etichettati in più lingue destinati o provenienti da mercati diversi, a condizione che non vi sia un’etichetta fisica che indichi una frazione o un contenitore non conformi alla normativa spagnola;

 

Deroghe agli obblighi di etichettatura:

 

  • prodotti confezionati su richiesta del consumatore o destinati alla vendita immediata: le informazioni ambientali possono essere rese disponibili presso il punto vendita, in modo chiaro e visibile, anziché sull’imballaggio stesso;

 

  • imballaggi con limitazioni tecniche: in caso di dimensioni ridotte o specifiche tecniche (ad esempio, bottiglie serigrafate o incise), è ammesso non includere fisicamente le informazioni sull’imballaggio;

 

Utilizzo di scorte preesistenti:

 

è espressamente consentito utilizzare imballaggi già etichettati o serigrafati prima del 1° gennaio 2025, con la possibilità di commercializzarli fino all’esaurimento delle scorte entro un termine massimo di 6 mesi. Su questo tema, un punto fondamentale del provvedimento è evitare la distruzione di materiali idonei all’imballaggio, processi industriali aggiuntivi, l’uso non necessario di elementi con un impatto negativo sull’impronta di carbonio, come le etichette adesive aggiuntive. Si stabilisce inoltre che, per quei prodotti e imballaggi per i quali è possibile dimostrare, tramite tracciabilità, che sono stati prodotti, fabbricati, acquistati in un paese dell’Unione Europea o importati prima del 1° gennaio 2025, sarà consentita la loro commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte (sempre entro i sei mesi);

 

Coesistenza di prodotti con e senza marcatura:

 

la coesistenza di prodotti con marcatura e senza marcatura non comporterà in alcun caso il ritiro dal mercato, soprattutto per i prodotti a bassa rotazione che potrebbero rimanere nella catena di distribuzione per un periodo prolungato. Ciò vale a meno che non si dimostri l’assenza dei requisiti di tracciabilità o conformità di cui sopra.

 

Resta da vedere se ciò sarà sufficiente per la Commissione UE, che come segnalato nella nostra precedente news, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti della Spagna e della normativa in tema di etichettatura degli imballaggi.