UE: estesi i dazi sulle importazioni di acciaio inossidabile laminato a freddo

22 Maggio 2024

La Commissione Europea ha disposto l’estensione dei dazi compensativi e dei dazi antidumping sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (SSCR), inizialmente previsti per i materiali originari dall’Indonesia, anche alle importazioni degli stessi da Taiwan, Turchia e Vietnam.

Lo scorso 6 maggio, ha infatti approvato i seguenti Regolamenti:

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1268 “che estende i dazi compensativi definitivi istituiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam”;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1267che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan e dal Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan e del Vietnam”.

L’estensione a questi Paesi si è resa necessaria per garantire l’efficacia delle misure originariamente previste solo nei confronti dei prodotti provenienti dall’Indonesia, allo scopo di proteggere 10.000 posti di lavoro nell’UE, in un mercato, quello dell’acciaio inossidabile laminato a freddo, utilizzato in particolare per la produzione di elettrodomestici e mobili, con un valore annuo di oltre 6 miliardi di euro.

Due inchieste hanno infatti dimostrato che l’acciaio inossidabile laminato a freddo proveniente dall’Indonesia riusciva ad arrivare comunque nell’UE dopo lavorazioni limitate effettuate a Taiwan, in Turchia e in Vietnam, senza che vi fosse alcuna giustificazione economica per questa pratica.

Ricordiamo che i dazi compensativi estesi sono stati fissati al 20,5%, mentre i dazi estesi antidumping sono stati fissati al 19,3%. Sono previste esenzioni per specifiche aziende e a specifiche condizioni, come indicato nell’Art. 1 di entrambi i Regolamenti.

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