Regolamento su deforestazione e degrado forestale: gli ultimi aggiornamenti

5 Novembre 2025

Introduzione

Il Reg. (UE) 2023/1115 contro la deforestazione (EUDR) prevede il divieto di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché esportare dall’Unione determinati prodotti che sono causa di deforestazione.

Al momento è in discussione una possibile proroga del EUDR, dopo il precedente rinvio dell’applicabilità al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.

EUDR (1)

Proposte importanti novità in ambito EUDR: posticipo per le piccole e micro imprese, grace period di sei mesi per le grandi e medie imprese e ulteriori semplificazioni

A seguito della recente comunicazione da parte del Commissario Roswall riguardo un possibile rinvio dell’applicazione del Regolamento UE sulla Deforestazione, la Commissione ha ora formalmente annunciato la decisione di posticipare l’entrata in vigore dell’EUDR solo per le piccole e micro imprese e ha pubblicato una proposta per semplificare la sua applicazione per alcuni operatori.

 

In particolare, se la proposta verrà adottata senza modifiche:

 

  • l’EUDR diverrà applicabile il 30 dicembre 2026 per le micro e piccole imprese;

 

  • per le aziende grandi e medie, la data di applicazione resta il 30 dicembre 2025, ma, per garantire un’implementazione graduale delle norme, queste beneficeranno di un periodo di transizione (grace period) di sei mesi per i controlli e l’applicazione.

 

La Commissione propone inoltre le seguenti semplificazioni:

 

  • gli operatori a valle e i commercianti non saranno più obbligati a presentare dichiarazioni di due diligence. In questo modo sarebbe sufficiente una sola presentazione nel sistema informatico EUDR al punto di ingresso sul mercato per l’intera filiera. Gli obblighi di rendicontazione e la relativa responsabilità si concentreranno sugli operatori che immettono per primi i prodotti sul mercato;

 

  • Micro e piccoli operatori primari provenienti da Paesi a basso rischio che immettono sul mercato UE o esportano prodotti da essi stessi ottenuti, raccolti, coltivati o allevati dovranno presentare solo una dichiarazione una tantum nel sistema informatico EUDR. Nel caso in cui i dati richiesti siano già presenti in un altro sistema o database, diverso da quello EUDR, non sarà nemmeno necessario presentare una dichiarazione. Questa semplificazione farebbe venire meno, per questi soggetti, la necessità di presentare regolarmente dichiarazioni di due diligence.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno ora discutere e adottare la proposta della Commissione. La Commissione invita Parlamento e Consiglio ad adottare rapidamente la proposta entro la fine del 2025.

Aggiornamento: possibile un'ulteriore proroga all'applicazione dell'EUDR

ZPC ha preso visione della comunicazione trasmessa da Jessika Roswall, Commissario europeo per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e un’economia circolare competitiva, indirizzata ad Antonio Decaro, Presidente della Commissione ENVI del Parlamento UE, e contestualmente inviata anche a Magnus Johannes Heunicke, Presidente del Consiglio Ambiente (una delle configurazioni del Consiglio dell’UE).

 

Nella lettera si evidenzia che, a causa delle criticità emerse nello sviluppo e nella gestione del Sistema Informativo necessario per l’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), la Commissione sta valutando di posticipare di un anno l’entrata in applicazione della normativa, attualmente prevista per il 30 dicembre 2025.

 

Per le imprese si tratterebbe senza dubbio di una boccata d’ossigeno, che offrirebbe più tempo per adeguarsi agli obblighi previsti. Tuttavia, ZPC sottolinea come sia fondamentale non abbassare la guardia: la tracciabilità della filiera richiede tempo, investimenti e processi strutturati.

 

In questo contesto, segnaliamo inoltre che il 7 ottobre scorso un gruppo trasversale di eurodeputati, tra cui alcuni membri del Comitato ENVI, hanno sottoscritto una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione UE Von der Leyen, a Teresa Ribera, Vicepresidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva e Jessika Roswall opponendosi a qualsiasi ulteriore rinvio dell’EUDR. I firmatari sottolineano che le criticità tecniche del sistema informatico TRACES devono essere risolte senza rimettere in discussione il quadro normativo, per non minare la certezza giuridica e gli investimenti già effettuati da molte imprese. L’entrata in applicazione del 30 dicembre 2025 a loro avviso dovrebbe quindi rimanere confermata.

 

Considerata l’incertezza del quadro attuale, il nostro invito alle aziende è quindi quello di proseguire sin da subito nel percorso di conformità agli adempimenti EUDR, così da arrivare preparati alla nuova scadenza ed evitare criticità operative al momento dell’entrata in vigore della normativa. In questo percorso, gli uffici ZPC restano a disposizione per fornire supporto e assistenza.

Il Regolamento in breve

L’EUDR è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione nel mondo, una delle cause principali del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. La deforestazione trova origine principalmente nell’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.

 

Facendo leva su consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori delle foreste, l’EUDR si pone l’obiettivo di:

 

  • evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;

 

  • ridurre di almeno 32 milioni di tonnellate per anno le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e consumo di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;

 

  • contrastare l’espansione agricola spinta dalla domanda di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale.

Le tempistiche di applicazione

A seguito di alcune proposte di modifica, con il Regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024, il Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato formalmente il rinvio dell’applicabilità del EUDR al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese. Inizialmente, infatti, era prevista l’applicabilità a partire rispettivamente dal 30 dicembre 2024 e il 30 giugno 2025 per le varie società coinvolte.

Cosa devono fare le aziende per essere conformi all’EUDR?

È importante controllare se la propria azienda importa nell’UE, vende nell’UE o esporta dall’UE prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR (elencati nell’Allegato I del EUDR in base al loro codice di Nomenclatura Combinata) e attivarsi quanto prima per verificare che la catena di fornitura a monte abbia adempiuto ai propri obblighi, nonché per identificare ed esercitare i propri.

 

Per le aziende europee che acquistano e rivendono prodotti finiti soggetti all’EUDR, gli obblighi dipendono da dove sono acquistati i prodotti:

 

da fornitori UE (i quali hanno fabbricato i prodotti nell’UE o li hanno importati nell’UE): dato che questi devono aver già esercitato la dovuta diligenza e verificato che i prodotti siano a deforestazione zero, nonché trasmesso la dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS), prima di vendere nell’UE o di esportare dall’UE i prodotti l’azienda acquirente deve:

 

  • verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte nella catena di fornitura;

 

  • controllare la DDS a monte nella catena di fornitura;

 

  • inviare la propria DDS, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte. Nel caso di esportazione dei prodotti dall’UE, il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale di esportazione per consentire i controlli in dogana (sono previsti anche degli specifici codici TARIC a riguardo);

 

da fornitori extra UE, prima di importare nell’UE i prodotti l’azienda acquirente deve esercitare la propria dovuta diligenza, che impone di:

 

  • ottenere dai fornitori le informazioni sui prodotti (descrizione, specie, quantità, paese di produzione, dati di geolocalizzazione degli appezzamenti di provenienza, in cui non deve essere avvenuta alcuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020) e sulla catena di fornitura (evidenza di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici);

 

  • effettuare la valutazione di rischio sulla base dei dati ottenuti, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione;

 

  • nel caso di rischio superiore a quello nullo o trascurabile, adottare misure di attenuazione del rischio (es. ulteriori documenti o indagini, investimenti e sviluppo di capacità)

 

  • inviare la DDS e riportarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale di importazione per consentire i controlli in dogana (con i relativi codici TARIC di cui abbiamo detto sopra).

Gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende

Quali sono gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende? Ad esempio, oltre agli impatti sul settore del food, per chi importa o esporta prodotti di legno (tra cui imballaggi in carta e cartone vuoti, mobili di legno come prodotti destinati alla vendita o anche, per esempio, ai fini dell’allestimento dei punti vendita) che attualmente rientrano nell’ambito dell’EUTR, l’EUDR impone:

 

  • la raccolta di informazioni dettagliate sui produttori, sui prodotti e sulle zone di produzione attraverso la geolocalizzazione, per assicurare che i prodotti non provengono da zone soggette a deforestazione o degradazione dopo il 31 dicembre 2020;

 

  • un sistema di due diligence aziendale per valutare i rischi nella propria filiera (con limitate deroghe per le PMI);

 

  • l’implementazione di misure di mitigazione del rischio quali strumenti satellitari di monitoraggio, audit presso le zone di produzione, supporto ai produttori;

 

  • la presentazione della propria dichiarazione di due diligence attraverso il Sistema Informativo, per dimostrare che i propri prodotti non causano deforestazione, in conformità con l’EUDR.

 

Per quanto riguarda la dichiarazione di due diligence, si segnala che è già possibile iscriversi al Sistema Informativo. Informazioni dettagliate a riguardo, compresi video di formazione e una guida dettagliata per l’utente, che illustra le fasi di registrazione, sono disponibili sulla pagina web dedicata della Commissione UE.

Valutazione del rischio paese

In questo contesto, è di rilevante importanza il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 che stabilisce la lista di Paesi ad alto e basso rischio di deforestazione, come previsto dall’articolo 29 del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR). I Paesi non inclusi nell’Allegato saranno automaticamente classificati come a rischio standard.

 

Il contenuto dell’atto ha un impatto diretto e rilevante sulle imprese: qualora tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati di un’impresa siano stati interamente prodotti in Paesi (o parti di Paesi) classificati come a basso rischio, sarà applicabile una procedura semplificata di due diligence, che esonera dalla valutazione del rischio (e dalle conseguenti eventuali misure di mitigazione del rischio). Si ricorda in ogni caso che le imprese che si approvvigionano esclusivamente da Paesi (o parti di Paesi) classificati a basso rischio, restano comunque soggette agli obblighi di dovuta diligenza, che comprendono la raccolta delle informazioni (tracciabilità della catena di fornitura, ecc.) e la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza sul Sistema informativo della Commissione UE.

 

Tra i Paesi classificati a basso rischio, figurano tutti e 27 gli Stati membri dell’UE, ma anche CinaTurchiaSvizzera e Stati Uniti. Rientrano invece tra quelli ad alto rischio soltanto quattro Stati: Federazione Russa, Bielorussia, Corea del Nord e Myanmar. Paesi come il Brasile e la Colombia risultano attualmente inseriti nella categoria a rischio standard.

 

Per consultare la lista completa dei Paesi e la relativa classificazione del rischio, è possibile accedere al documento integrale al seguente link.

Le sfide e i nuovi schemi di certificazione di supporto

Esercitare la dovuta diligenza non è un compito semplice per le aziende, per le potenziali difficoltà di reperire le informazioni richieste dalla propria catena di fornitura e per la difficoltà di valutare tali informazioni. Per supportare le aziende a garantire la conformità all’EUDR, le organizzazioni internazionali per la certificazione delle foreste come FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) hanno sviluppato schemi di certificazione specifici per garantire la conformità all’EUDR.

 

Per le aziende europee che acquistano nell’UE o importano nell’UE prodotti finiti, rivolgersi a fornitori certificati non esonera dai propri obblighi EUDR, ma può facilitare nella raccolta delle informazioni e nella valutazione di rischio richieste dall’EUDR, se tali requisiti sono implementati nelle certificazioni dei fornitori. Pertanto, è importante attivarsi quanto prima per verificare con i propri fornitori se e come possono garantire la conformità dei propri prodotti all’EUDR e gestire di conseguenza il rapporto con i fornitori e i propri obblighi, per essere pronti entro il 30 dicembre 2025.

Conformità all'EUDR: il supporto di ZPC

ZPC resta a disposizione delle aziende per verificare e implementare la conformità all’EUDR e in particolare per:

 

  • verificare quali prodotti di interesserientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;

 

  • chiarire i propri obblighie supportare la loro implementazione;

 

  • supportare le aziende nel confronto con i fornitoriper raccogliere e verificare le informazioni richieste.