Regolamento su deforestazione e degrado forestale: gli ultimi aggiornamenti

18 Dicembre 2024

Introduzione

L’EUDR prevede il divieto di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché esportare dall’Unione determinati prodotti che sono causa di deforestazione.

Tra il 17 e il 18 dicembre il Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato formalmente il rinvio dell’applicabilità del Regolamento deforestazione (EUDR) al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.

AGGIORNAMENTI: Rinvio dell'applicazione del Regolamento Deforestazione (EUDR)

Tra il 17 e il 18 dicembre, a seguito di alcune proposte di modifica formulate nel corso del mese, il Parlamento UE e il Consiglio UE hanno approvato formalmente il rinvio dell’applicabilità del Regolamento deforestazione (EUDR) al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese, e al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese. Si resta ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento per la sua entrata in vigore.

Il Regolamento in breve

Il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR) è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione nel mondo, una delle cause principali del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. La deforestazione trova origine principalmente nell’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.

 

Facendo leva su consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori delle foreste, l’EUDR si pone l’obiettivo di:

 

  • evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;

 

  • ridurre di almeno 32 milioni di tonnellate per anno le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e consumo di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;

 

  • contrastare l’espansione agricola spinta dalla domanda di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale.

Le tempistiche di applicazione

Dopo l’approvazione di Parlamento UE e Consiglio UE della modifica, l’EUDR sarà applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese

Cosa devono fare le aziende per essere conformi all’EUDR?

È importante controllare se la propria azienda importa nell’UE, vende nell’UE o esporta dall’UE prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR (elencati nell’Allegato I del EUDR in base al loro codice di Nomenclatura Combinata) e attivarsi quanto prima per verificare che la catena di fornitura a monte abbia adempiuto ai propri obblighi, nonché per identificare ed esercitare i propri.

 

Per le aziende europee che acquistano e rivendono prodotti finiti soggetti all’EUDR, gli obblighi dipendono da dove sono acquistati i prodotti:

 

  • da fornitori UE (i quali hanno fabbricato i prodotti nell’UE o li hanno importati nell’UE): dato che questi devono aver già esercitato la dovuta diligenza e verificato che i prodotti siano a deforestazione zero, nonché trasmesso la dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS), prima di vendere nell’UE o di esportare dall’UE i prodotti l’azienda acquirente deve:
    • verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte nella catena di fornitura;
    • controllare la DDS a monte nella catena di fornitura;
    • inviare la propria DDS, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte. Nel caso di esportazione dei prodotti dall’UE, il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale di esportazione per consentire i controlli in dogana;

 

  • da fornitori extra UE, prima di importare nell’UE i prodotti l’azienda acquirente deve esercitare la propria dovuta diligenza, che impone di:
    • ottenere dai fornitori le informazioni sui prodotti (descrizione, specie, quantità, paese di produzione, dati di geolocalizzazione degli appezzamenti di provenienza, in cui non deve essere avvenuta alcuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020) e sulla catena di fornitura (evidenza di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici);
    • effettuare la valutazione di rischio sulla base dei dati ottenuti, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione;
    • nel caso di rischio superiore a quello nullo o trascurabile, adottare misure di attenuazione del rischio (es. ulteriori documenti o indagini, investimenti e sviluppo di capacità)
    • inviare la DDS e riportarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale di importazione per consentire i controlli in dogana.

Gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende

Quali sono gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende? Ad esempio, oltre agli impatti sul settore del food, per chi importa o esporta prodotti di legno (tra cui imballaggi in carta e cartone vuoti, mobili di legno come prodotti destinati alla vendita o anche, per esempio, ai fini dell’allestimento dei punti vendita) che attualmente rientrano nell’ambito dell’EUTR, l’EUDR impone:

 

  • la raccolta di informazioni dettagliate sui produttori, sui prodotti e sulle zone di produzione attraverso la geolocalizzazione, per assicurare che i prodotti non provengono da zone soggette a deforestazione o degradazione dopo il 31 dicembre 2020;

 

  • un sistema di due diligence aziendale per valutare i rischi nella propria filiera (con limitate deroghe per le PMI);

 

  • l’implementazione di misure di mitigazione del rischio quali strumenti satellitari di monitoraggio, audit presso le zone di produzione, supporto ai produttori;

 

  • la presentazione della propria dichiarazione di due diligence attraverso il sistema informativo attualmente in fase di sviluppo. La dichiarazione potrà essere oggetto di verifica in importazione.

Le sfide e i nuovi schemi di certificazione di supporto

Esercitare la dovuta diligenza non è un compito semplice per le aziende, per le potenziali difficoltà di reperire le informazioni richieste dalla propria catena di fornitura e per la difficoltà di valutare tali informazioni. Per supportare le aziende a garantire la conformità all’EUDR, le organizzazioni internazionali per la certificazione delle foreste come FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) hanno sviluppato schemi di certificazione specifici per garantire la conformità all’EUDR.

 

Per le aziende europee che acquistano nell’UE o importano nell’UE prodotti finiti, rivolgersi a fornitori certificati non esonera dai propri obblighi EUDR, ma può facilitare nella raccolta delle informazioni e nella valutazione di rischio richieste dall’EUDR, se tali requisiti sono implementati nelle certificazioni dei fornitori. Pertanto, è importante attivarsi quanto prima per verificare con i propri fornitori se e come possono garantire la conformità dei propri prodotti all’EUDR e gestire di conseguenza il rapporto con i fornitori e i propri obblighi, per essere pronti entro il 30 dicembre 2025.

Pubblicati i nuovi codici TARIC associati agli adempimenti previsti dall'EUDR

La Directorate-General Taxation and Customs Union (DG TAXUD) ha pubblicato, in data 30 settembre 2024, i nuovi codici TARIC associati agli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, cd. EUDR.

 

Come spiegato nei precedenti paragrafi, l’EUDR impone che l’immissione, la messa a disposizione in UE e/o l’esportazione dall’UE di specifici prodotti interessati elencati nell’Allegato I al Regolamento, indentificati tramite il codice doganale, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), sia subordinata a specifici requisiti. Nel dettaglio, tali prodotti devono essere a deforestazione zero, essere prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione ed essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale dichiarazione di dovuta diligenza è quindi funzionale allo sdoganamento delle merci in fase di ingresso o uscita dal territorio dell’Unione.

 

I codici TARIC sono funzionali, in fase di presentazione della dichiarazione doganale all’importazione o all’esportazione, per dichiarare, compilando la casella 44 del DAU, di aver adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all’EUDR utilizzando lo specifico codice TARIC. A questo scopo, la DG TAXUD ha introdotto dei nuovi codici TARIC relativi agli adempimenti EUDR, in particolare:

 

  • il codice C716 dovrà essere utilizzato per dichiarare che è stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza;
  • degli ulteriori codici relativi a specifiche deroghe previste dal EUDR.

 

Quando il Regolamento sarà applicabile, sarà quindi necessario adeguare le proprie dichiarazioni di libera esportazione/importazione per tenere conto delle misure associate al EUDR e fornire corrette istruzioni agli spedizionieri per il corretto sdoganamento della merce.

Le linee guida

Le linee guida presentate forniscono ulteriore chiarezza alle imprese e alle autorità di controllo per facilitare l’applicazione delle norme e per contribuire a garantire un’interpretazione uniforme della legge.

 

Le principali aree trattate includono dettagli sulle funzionalità del sistema informativo, aggiornamenti sulle sanzioni e chiarimenti su definizioni critiche come “degrado forestale”, “operatore” nel campo di applicazione della legge e “immissione sul mercato”. Vi sono inoltre ulteriori indicazioni sugli obblighi di tracciabilità.

 

La guida è suddivisa in 11 capitoli che coprono una vasta gamma di questioni come i requisiti di legalità, i tempi di applicazione, l’uso agricolo e i chiarimenti sull’ambito del prodotto. Tutti questi aspetti sono supportati da scenari tangibili. Inoltre, l’ultima FAQ contiene oltre 40 nuove risposte aggiuntive per rispondere alle domande sollevate da una vasta gamma di parti interessate di tutto il mondo.

 

Le micro e le piccole imprese beneficiano di un regime più leggero, descritto in dettaglio in una nuova pagina web dedicata. Anche le informazioni per il pubblico sul sito web della Commissione sono state aggiornate e riorganizzate per facilitarne la comprensione.

Analisi comparativa dei Paesi e rafforzamento della cooperazione con i partner internazionali

La Commissione ha pubblicato, in data 2 ottobre 2024, i principi della metodologia che applicherà all’esercizio di benchmarking dell’EUDR, che servirà a classificare i Paesi come a basso, standard o alto rischio, con l’obiettivo di facilitare i processi di due diligence degli operatori e consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare efficacemente la conformità.

 

In base alla metodologia applicata, la maggior parte dei Paesi del mondo sarà classificata come “a basso rischio”. Questo darà l’opportunità di concentrare gli sforzi collettivi laddove i problemi di deforestazione sono più acuti.

 

Per contribuire a garantire un’attuazione senza intoppi a livello mondiale, la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna hanno presentato un quadro strategico per l’impegno di cooperazione internazionale sul regolamento UE sulla deforestazione. Il quadro individua cinque aree d’azione prioritarie, come il sostegno ai piccoli agricoltori, otto principi chiave, come l’approccio incentrato sui diritti umani, e diversi strumenti di attuazione, tra cui il dialogo e il finanziamento. Questo quadro globale mira a promuovere una transizione giusta e inclusiva verso catene di approvvigionamento agricolo prive di deforestazione, senza lasciare indietro nessuno. L’UE intensificherà ulteriormente il dialogo e il sostegno, ma il successo del partenariato dipenderà anche dall’impegno dei partner dell’UE a raggiungere gli obiettivi globali di arresto della deforestazione.

Al via la registrazione al Sistema di Informazione EUDR

Il Sistema di Informazione EUDR (Deforestation Due Diligence Statement Registry) è uno strumento online che semplifica la creazione di dichiarazioni di due diligence all’interno delle catene di fornitura. Il Registro consente infatti agli operatori, ai commercianti e ai loro rappresentanti, di redigere dichiarazioni di due diligence elettroniche e di presentarle alle autorità competenti per dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione, in conformità con il Regolamento sulla deforestazione.

È già possibile iscriversi al Sistema di Informazione EUDR. Informazioni dettagliate sul sistema informativo, compresi video di formazione e una guida dettagliata per l’utente, che illustra le fasi di registrazione, sono disponibili sul sito web dedicato.

Il supporto di ZPC

ZPC resta a disposizione delle aziende per verificare e implementare la conformità all’EUDR e in particolare per:

 

  • verificare quali prodotti di interesse rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;
  • chiarire i propri obblighi e supportare la loro implementazione;
  • supportare le aziende nel confronto con i fornitori per raccogliere e verificare le informazioni richieste.