Il Regolamento in breve
L’EUDR, anche a seguito delle recenti modifiche, rimane lo strumento attraverso cui l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione globale, una delle principali cause del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.
La deforestazione è principalmente riconducibile all’espansione dei terreni agricoli destinati alla produzione di alcune materie prime e dei loro derivati, in particolare: bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale, settori nei quali l’UE figura tra i maggiori consumatori a livello globale.
Attraverso il coinvolgimento di consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori forestali, l’EUDR mira a:
- evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- ridurre le emissioni di CO₂ associate alla produzione e al consumo di tali prodotti;
- contrastare l’espansione agricola guidata dalla domanda di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale.
Le tempistiche di applicazione
Con il Regolamento (UE) 2025/2650 è stato formalmente approvato il rinvio dell’applicabilità dell’EUDR:
- al 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
- al 30 giugno 2027 per le persone fisiche, nonché per le piccole e micro imprese (fatti salvi i prodotti già disciplinati dal Reg. (UE) n. 995/2010 (EUTR).
Prima della modifica, l’EUDR sarebbe stato applicabile rispettivamente dal 30 dicembre 2025 e dal 30 giugno 2026.
Cosa devono fare le aziende per essere conformi all’EUDR?
Al fine di garantire un’implementazione più efficace e ordinata del EUDR, rispondendo alle criticità segnalate da Stati membri, operatori economici e autorità competenti, il Reg. (UE) 2025/2650 introduce diverse semplificazioni operative. Di seguito le principali novità:
- introduzione di nuove definizioni, in particolare quella di micro o piccolo operatore primario (l’operatore che è una persona fisica, una microimpresa o una piccola impresa, stabilito in un Paese classificato come a basso rischio, che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che lui stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato nei propri appezzamenti o stabilimenti, ubicati nel paese sopracitato) e operatore a valle (la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati utilizzando prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata);
- gli obblighi di dovuta diligenza e di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza ricadono esclusivamente sugli operatori che immettono per primi un prodotto interessato sul mercato dell’UE;
- i micro e piccoli operatori primari sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi e informativi. Dopo la presentazione, viene assegnato un identificativo della dichiarazione. Inoltre, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati degli Stati membri e condivise con il Sistema Informativo, tali operatori possono essere esentati anche dalla presentazione della dichiarazione una tantum;
- gli operatori a valle e i commercianti sono esentati dagli obblighi di dovuta diligenza. Resta tuttavia l’obbligo, per il primo operatore a valle o commerciante, di raccogliere e conservare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o l’identificativo della dichiarazione semplificata ricevuta dal soggetto a monte. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI devono comunque registrarsi al Sistema Informativo;
- i prodotti di cui al Capitolo 49 della Nomenclatura Combinata(libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani) sono stati esclusi dall’Allegato I dell’EUDR.
Riesame della Commissione UE
Il Regolamento modificativo sopra citato prevede inoltre che entro il 30 aprile 2026 la Commissione UE effettui un riesame dell’EUDR a fini di semplificazione, presentando al Parlamento UE e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. Sono pertanto possibili ulteriori sviluppi normativi nel corso della primavera 2026.
Un riesame generale del EUDR è inoltre previsto entro il 30 giugno 2030 e successivamente almeno ogni cinque anni, con eventuale presentazione di nuove proposte legislative.
Conformità all'EUDR: il supporto di ZPC
ZPC resta a disposizione delle aziende per verificare e implementare la conformità all’EUDR, anche alla luce delle recenti modifiche, e in particolare per:
- verificare quali prodotti di interesse rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;
- chiarire i propri obblighi e supportare la loro implementazione;
- supportare le aziende soggette agli obblighi di dovuta diligenza nel confronto con i fornitori per raccogliere e verificare le informazioni richieste.
Infografica della supply chain EUDR: disponibile la nuova versione
È disponibile la versione aggiornata della “EUDR Supply Chain Infographic”. La terza edizione, recentemente rivista, riflette le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650, entrato in vigore a dicembre 2025, e descrive le nuove obbligazioni per i diversi attori nella catena di approvvigionamento, offrendo una visione più chiara delle responsabilità nella supply chain.
La nuova edizione riflette le semplificazioni della modifica di dicembre 2025, prevedendo anche una chiara distinzione tra gli “operatori a monte”, che devono applicare la due diligence prima di immettere i prodotti sul mercato dell’Unione Europea o, in alcuni casi, esportarli, e gli “operatori e commercianti a valle”, che hanno adempimenti meno gravosi.”
Per consultare la nuova edizione, è possibile scaricare l’infografica dal sito ufficiale della Commissione Europea.