AGGIORNAMENTO: Confermato il rinvio di un anno dell'applicazione del Regolamento Deforestazione (EUDR)
Oggi, 14 novembre 2024, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione di posticipare di 12 mesi l’applicazione del Regolamento contro la deforestazione (EUDR). Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, arriva quindi anche la decisione del Parlamento, che concede alle imprese europee ulteriore tempo per prepararsi al rispetto dei nuovi obblighi di compliance e due diligence.
Le grandi aziende dovranno rispettare gli obblighi EUDR a partire dal 30 dicembre 2025, mentre le piccole e micro imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per adeguarsi.
Il Parlamento ha inoltre adottato altri emendamenti, tra cui la creazione di una nuova categoria di Paesi che non presentano rischi di deforestazione in aggiunta alle tre categorie esistenti di rischio “basso”, “standard” e “alto”. I Paesi classificati come “a rischio zero”, definiti come paesi con uno sviluppo delle aree forestali stabile o in aumento, si troverebbero ad affrontare requisiti significativamente meno rigorosi poiché esiste un rischio di deforestazione trascurabile o inesistente. La Commissione dovrà finalizzare un sistema di benchmarking per paese entro il 30 giugno 2025.
Affinché tali modifiche entrino in vigore, il testo dovrà essere negoziato con il Consiglio, per trovare una accordo sulla versione finale della legislazione, che sarà poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Al via la registrazione al Sistema di Informazione EUDR
A partire dalle 12:00 del 6 novembre, gli operatori economici potranno registrarsi nel Sistema di Informazione EUDR (Deforestation Due Diligence Statement Registry). Informazioni dettagliate sul sistema informativo, compresi video di formazione e una guida dettagliata per l’utente, che illustra le fasi di registrazione, sono disponibili sul sito web dedicato.
Il Sistema di Informazione EUDR è uno strumento online che semplifica la creazione di dichiarazioni di due diligence all’interno delle catene di fornitura. Il Registro consente infatti agli operatori, ai commercianti e ai loro rappresentanti, di redigere dichiarazioni di due diligence elettroniche e di presentarle alle autorità competenti per dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione, in conformità con il Regolamento sulla deforestazione.
Nonostante l’atteso rinvio dell’attuazione dell’EUDR – sul quale il Parlamento europeo si pronuncerà il 14 novembre – è quindi possibile iscriversi al Sistema di Informazione e iniziare a familiarizzare con lo stesso. Al momento non è necessario, né possibile, compilare e caricare dichiarazioni di dovuta diligenza; il sistema sarà aperto per la presentazione delle dichiarazioni all’entrata in vigore del Regolamento.
Cosa devono fare le aziende per essere conformi all’EUDR?
È importante controllare se la propria azienda importa nell’UE, vende nell’UE o esporta dall’UE prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR (elencati nell’Allegato I del EUDR in base al loro codice di Nomenclatura Combinata) e attivarsi quanto prima per verificare che la catena di fornitura a monte abbia adempiuto ai propri obblighi, nonché per identificare ed esercitare i propri.
Per le aziende europee che acquistano e rivendono prodotti finiti soggetti all’EUDR, gli obblighi dipendono da dove sono acquistati i prodotti:
- da fornitori UE (i quali hanno fabbricato i prodotti nell’UE o li hanno importati nell’UE): dato che questi devono aver già esercitato la dovuta diligenza e verificato che i prodotti siano a deforestazione zero, nonché trasmesso la dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS), prima di vendere nell’UE o di esportare dall’UE i prodotti l’azienda acquirente deve:
- verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte nella catena di fornitura;
- controllare la DDS a monte nella catena di fornitura;
- inviare la propria DDS, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte. Nel caso di esportazione dei prodotti dall’UE, il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale di esportazione per consentire i controlli in dogana;
- da fornitori extra UE, prima di importare nell’UE i prodotti l’azienda acquirente deve esercitare la propria dovuta diligenza, che impone di:
- ottenere dai fornitori le informazioni sui prodotti (descrizione, specie, quantità, paese di produzione, dati di geolocalizzazione degli appezzamenti di provenienza, in cui non deve essere avvenuta alcuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020) e sulla catena di fornitura (evidenza di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici);
- effettuare la valutazione di rischio sulla base dei dati ottenuti, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione;
- nel caso di rischio superiore a quello nullo o trascurabile, adottare misure di attenuazione del rischio (es. ulteriori documenti o indagini, investimenti e sviluppo di capacità)
- inviare la DDS e riportarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale di importazione per consentire i controlli in dogana.
Le sfide e i nuovi schemi di certificazione di supporto
Esercitare la dovuta diligenza non è un compito semplice per le aziende, per le potenziali difficoltà di reperire le informazioni richieste dalla propria catena di fornitura e per la difficoltà di valutare tali informazioni. Per supportare le aziende a garantire la conformità all’EUDR, le organizzazioni internazionali per la certificazione delle foreste come FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) hanno sviluppato schemi di certificazione specifici per garantire la conformità all’EUDR. Per le aziende europee che acquistano nell’UE o importano nell’UE prodotti finiti, rivolgersi a fornitori certificati non esonera dai propri obblighi EUDR, ma può facilitare nella raccolta delle informazioni e nella valutazione di rischio richieste dall’EUDR, se tali requisiti sono implementati nelle certificazioni dei fornitori. Pertanto, è importante attivarsi quanto prima per verificare con i propri fornitori se e come possono garantire la conformità dei propri prodotti all’EUDR e gestire di conseguenza il rapporto con i fornitori e i propri obblighi, per essere pronti entro il 30 dicembre 2024.
Il Regolamento in breve
Il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla deforestazione e al degrado forestale (EUDR) è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione nel mondo, una delle cause principali del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. La deforestazione trova origine principalmente nell’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.
Facendo leva su consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori delle foreste, l’EUDR si pone l’obiettivo di:
- evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- ridurre di almeno 32 milioni di tonnellate per anno le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e consumo di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- contrastare l’espansione agricola spinta dalla domanda di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale.
Gli aspetti in via di definizione
Oltre alle FAQ già disponibili, si attendono ulteriori linee guida da parte della Commissione per chiarire gli aspetti di implementazione dell’EUDR. Per quanto riguarda il Registro Online per la compilazione e invio delle dichiarazioni di dovuta diligenza, l’iscrizione per utilizzare il sistema inizierà a novembre 2024 e il sistema sarà aperto a tutti gli utenti a dicembre 2024. All’inizio di ottobre 2024, la Commissione UE ha pubblicato dei video di formazione, nonché il manuale utente del Registro e sono state organizzate delle sessioni di formazione online, previste nel corso del mese di ottobre.
Gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende
Quali sono gli impatti in termini di conformità regolatoria per le aziende? Ad esempio, oltre agli impatti sul settore del food, per chi importa o esporta prodotti di legno (tra cui imballaggi in carta e cartone vuoti, mobili di legno come prodotti destinati alla vendita o anche, per esempio, ai fini dell’allestimento dei punti vendita) che attualmente rientrano nell’ambito dell’EUTR, l’EUDR impone:
- la raccolta di informazioni dettagliate sui produttori, sui prodotti e sulle zone di produzione attraverso la geolocalizzazione, per assicurare che i prodotti non provengono da zone soggette a deforestazione o degradazione dopo il 31 dicembre 2020;
- un sistema di due diligence aziendale per valutare i rischi nella propria filiera (con limitate deroghe per le PMI);
- l’implementazione di misure di mitigazione del rischio quali strumenti satellitari di monitoraggio, audit presso le zone di produzione, supporto ai produttori;
- la presentazione della propria dichiarazione di due diligence attraverso il sistema informativo attualmente in fase di sviluppo. La dichiarazione potrà essere oggetto di verifica in importazione.
Le tempistiche di applicazione
Di seguito si riassumono le tempistiche di applicazione dell’EUDR:
Attenzione: in data 2 ottobre 2024, la Commissione UE ha proposto di rimandare di 12 mesi l’entrata in vigore dell’EUDR. Il 16 ottobre, il Consiglio UE ha approvato la proposta della Commissione. Rimaniamo in attesa della decisione del Parlamento UE sul tema. Vi consigliamo di seguire i nostri canali informativi (LinkedIn, sito internet, newsletter) per rimanere aggiornati sugli sviluppi.
Pubblicati i nuovi codici TARIC associati agli adempimenti previsti dall'EUDR
La Directorate-General Taxation and Customs Union (DG TAXUD) ha pubblicato, in data 30 settembre 2024, i nuovi codici TARIC associati agli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, cd. EUDR.
Come spiegato nei precedenti paragrafi, l’EUDR impone che l’immissione, la messa a disposizione in UE e/o l’esportazione dall’UE di specifici prodotti interessati elencati nell’Allegato I al Regolamento, indentificati tramite il codice doganale, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), sia subordinata a specifici requisiti. Nel dettaglio, tali prodotti devono essere a deforestazione zero, essere prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione ed essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale dichiarazione di dovuta diligenza è quindi funzionale allo sdoganamento delle merci in fase di ingresso o uscita dal territorio dell’Unione.
I codici TARIC sono funzionali, in fase di presentazione della dichiarazione doganale all’importazione o all’esportazione, per dichiarare, compilando la casella 44 del DAU, di aver adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all’EUDR utilizzando lo specifico codice TARIC. A questo scopo, la DG TAXUD ha introdotto dei nuovi codici TARIC relativi agli adempimenti EUDR, in particolare:
- il codice C716 dovrà essere utilizzato per dichiarare che è stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza;
- degli ulteriori codici relativi a specifiche deroghe previste dal EUDR.
Quando entrerà in vigore il Regolamento, sarà quindi necessario adeguare le proprie dichiarazioni di libera esportazione/importazione per tenere conto delle misure associate al EUDR e fornire corrette istruzioni agli spedizionieri per il corretto sdoganamento della merce.
Proposta di posposizione dell'applicazione dell'EUDR
La Commissione UE ha pubblicato in data 2 ottobre ulteriori documenti di orientamento e un quadro di cooperazione internazionale rafforzato per sostenere le parti interessate a livello mondiale, gli Stati membri e i Paesi terzi nei preparativi per l’attuazione del regolamento UE sulla deforestazione (EUDR).
Alla luce dei feedback ricevuti dai partner internazionali sul loro stato di preparazione, la Commissione ha proposto inoltre di concedere alle parti interessate un periodo di tempo supplementare per prepararsi.
Il 16 ottobre 2024, il Consiglio UE ha deciso di accettare la proposta della Commissione e quindi si è pronunciato a favore della posposizione dell’applicabilità dell’EUDR. Si attende ora la decisione del Parlamento.
Se anche il Parlamento europeo approverà la proposta, la legge sarà applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e il 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese. Poiché tutti gli strumenti di attuazione sono tecnicamente pronti, i 12 mesi in più possono servire come periodo di introduzione graduale per garantire un’attuazione corretta ed efficace.
Le linee guida
Le linee guida presentate forniscono ulteriore chiarezza alle imprese e alle autorità di controllo per facilitare l’applicazione delle norme e per contribuire a garantire un’interpretazione uniforme della legge.
Le principali aree trattate includono dettagli sulle funzionalità del sistema informativo, aggiornamenti sulle sanzioni e chiarimenti su definizioni critiche come “degrado forestale”, “operatore” nel campo di applicazione della legge e “immissione sul mercato”. Vi sono inoltre ulteriori indicazioni sugli obblighi di tracciabilità.
La guida è suddivisa in 11 capitoli che coprono una vasta gamma di questioni come i requisiti di legalità, i tempi di applicazione, l’uso agricolo e i chiarimenti sull’ambito del prodotto. Tutti questi aspetti sono supportati da scenari tangibili. Inoltre, l’ultima FAQ contiene oltre 40 nuove risposte aggiuntive per rispondere alle domande sollevate da una vasta gamma di parti interessate di tutto il mondo.
Le micro e le piccole imprese beneficiano di un regime più leggero, descritto in dettaglio in una nuova pagina web dedicata. Anche le informazioni per il pubblico sul sito web della Commissione sono state aggiornate e riorganizzate per facilitarne la comprensione.
Analisi comparativa dei Paesi e rafforzamento della cooperazione con i partner internazionali
La Commissione ha pubblicato, in data 2 ottobre 2024, i principi della metodologia che applicherà all’esercizio di benchmarking dell’EUDR, che servirà a classificare i Paesi come a basso, standard o alto rischio, con l’obiettivo di facilitare i processi di due diligence degli operatori e consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare efficacemente la conformità.
In base alla metodologia applicata, la maggior parte dei Paesi del mondo sarà classificata come “a basso rischio”. Questo darà l’opportunità di concentrare gli sforzi collettivi laddove i problemi di deforestazione sono più acuti.
Per contribuire a garantire un’attuazione senza intoppi a livello mondiale, la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna hanno presentato un quadro strategico per l’impegno di cooperazione internazionale sul regolamento UE sulla deforestazione. Il quadro individua cinque aree d’azione prioritarie, come il sostegno ai piccoli agricoltori, otto principi chiave, come l’approccio incentrato sui diritti umani, e diversi strumenti di attuazione, tra cui il dialogo e il finanziamento. Questo quadro globale mira a promuovere una transizione giusta e inclusiva verso catene di approvvigionamento agricolo prive di deforestazione, senza lasciare indietro nessuno. L’UE intensificherà ulteriormente il dialogo e il sostegno, ma il successo del partenariato dipenderà anche dall’impegno dei partner dell’UE a raggiungere gli obiettivi globali di arresto della deforestazione.
Completamento del sistema informatico dedicato
Il sistema informatico in cui le imprese registreranno le loro dichiarazioni di due diligence è pronto per iniziare ad accettare le registrazioni all’inizio di novembre e per essere pienamente operativo a dicembre. Gli operatori e i commercianti potranno registrarsi e presentare le dichiarazioni di diligenza anche prima dell’entrata in vigore della legge.
Dopo il test pilota del sistema, condotto a gennaio con 100 aziende, la Commissione ha messo in atto diverse misure aggiuntive, tra cui:
- creazione di un unico punto di contatto per il supporto informatico alle parti interessate;
- sviluppo di un’interfaccia che consenta connessioni machine-to-machine al sistema, senza la necessità di inserire manualmente i dati;
- supporto per testare i file di geolocalizzazione degli stakeholder e fornire feedback;
- video e istruzioni dettagliate multilingue;
- formazione per gli stakeholder interessati (la prima sessione si è svolta a Bruxelles il 25 settembre, mentre la formazione online avrà luogo a partire dalla seconda metà di ottobre).
Il supporto di ZPC
ZPC resta a disposizione delle aziende per verificare e implementare la conformità all’EUDR e in particolare per:
- verificare quali prodotti di interesse rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;
- chiarire i propri obblighi e supportare la loro implementazione;
- supportare le aziende nel confronto con i fornitori per raccogliere e verificare le informazioni richieste.