Il Regolamento in breve
L’EUDR, anche a seguito delle recenti modifiche, rimane lo strumento attraverso cui l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione globale, una delle principali cause del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.
La deforestazione è principalmente riconducibile all’espansione dei terreni agricoli destinati alla produzione di alcune materie prime e dei loro derivati, in particolare: bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale, settori nei quali l’UE figura tra i maggiori consumatori a livello globale.
Attraverso il coinvolgimento di consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori forestali, l’EUDR mira a:
- evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;
- ridurre le emissioni di CO₂ associate alla produzione e al consumo di tali prodotti;
- contrastare l’espansione agricola guidata dalla domanda di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale.
Le tempistiche di applicazione
Con il Regolamento (UE) 2025/2650 è stato formalmente approvato il rinvio dell’applicabilità dell’EUDR:
- al 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;
- al 30 giugno 2027 per le persone fisiche, nonché per le piccole e micro imprese (fatti salvi i prodotti già disciplinati dal Reg. (UE) n. 995/2010 (EUTR).
Prima della modifica, l’EUDR sarebbe stato applicabile rispettivamente dal 30 dicembre 2025 e dal 30 giugno 2026.
Cosa devono fare le aziende per essere conformi all’EUDR?
Al fine di garantire un’implementazione più efficace e ordinata del EUDR, rispondendo alle criticità segnalate da Stati membri, operatori economici e autorità competenti, il Reg. (UE) 2025/2650 introduce diverse semplificazioni operative. Di seguito le principali novità:
- introduzione di nuove definizioni, in particolare quella di micro o piccolo operatore primario (l’operatore che è una persona fisica, una microimpresa o una piccola impresa, stabilito in un Paese classificato come a basso rischio, che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che lui stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato nei propri appezzamenti o stabilimenti, ubicati nel paese sopracitato) e operatore a valle (la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati utilizzando prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata);
- gli obblighi di dovuta diligenza e di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza ricadono esclusivamente sugli operatori che immettono per primi un prodotto interessato sul mercato dell’UE;
- i micro e piccoli operatori primari sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi e informativi. Dopo la presentazione, viene assegnato un identificativo della dichiarazione. Inoltre, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati degli Stati membri e condivise con il Sistema Informativo, tali operatori possono essere esentati anche dalla presentazione della dichiarazione una tantum;
- gli operatori a valle e i commercianti sono esentati dagli obblighi di dovuta diligenza. Resta tuttavia l’obbligo, per il primo operatore a valle o commerciante, di raccogliere e conservare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o l’identificativo della dichiarazione semplificata ricevuta dal soggetto a monte. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI devono comunque registrarsi al Sistema Informativo;
- i prodotti di cui al Capitolo 49 della Nomenclatura Combinata(libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani) sono stati esclusi dall’Allegato I dell’EUDR.
Riesame della Commissione UE
Il Regolamento modificativo sopra citato prevede inoltre che entro il 30 aprile 2026 la Commissione UE effettui un riesame dell’EUDR a fini di semplificazione, presentando al Parlamento UE e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. Sono pertanto possibili ulteriori sviluppi normativi nel corso della primavera 2026.
Un riesame generale del EUDR è inoltre previsto entro il 30 giugno 2030 e successivamente almeno ogni cinque anni, con eventuale presentazione di nuove proposte legislative.
Conformità all'EUDR: il supporto di ZPC
ZPC resta a disposizione delle aziende per verificare e implementare la conformità all’EUDR, anche alla luce delle recenti modifiche, e in particolare per:
- verificare quali prodotti di interesse rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;
- chiarire i propri obblighi e supportare la loro implementazione;
- supportare le aziende soggette agli obblighi di dovuta diligenza nel confronto con i fornitori per raccogliere e verificare le informazioni richieste.