Regolamento su deforestazione e degrado forestale: gli ultimi aggiornamenti

23 Dicembre 2025

Introduzione

Il Reg. (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale (EUDR) introduce il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché di esportare dall’Unione, determinati prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento (UE) 2025/2650 in data 23 dicembre 2025, che entrerà in vigore tre giorni dopo la pubblicazione, sono state introdotte importanti semplificazioni operative e una proroga di un anno dei termini di applicazione dell’EUDR per tutte le imprese coinvolte.

EUDR (1)

Il Regolamento in breve

L’EUDR, anche a seguito delle recenti modifiche, rimane lo strumento attraverso cui l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione globale, una delle principali cause del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.

 

La deforestazione è principalmente riconducibile all’espansione dei terreni agricoli destinati alla produzione di alcune materie prime e dei loro derivati, in particolare: bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale, settori nei quali l’UE figura tra i maggiori consumatori a livello globale.

 

Attraverso il coinvolgimento di consumatori, operatori economici, agricoltori, Paesi produttori e gestori forestali, l’EUDR mira a:

 

  • evitare il consumo nell’UE di prodotti che contribuiscano alla deforestazione e al degrado forestale;

 

  • ridurre le emissioni di CO₂ associate alla produzione e al consumo di tali prodotti;

 

  • contrastare l’espansione agricola guidata dalla domanda di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale.

Le tempistiche di applicazione

Con il Regolamento (UE) 2025/2650 è stato formalmente approvato il rinvio dell’applicabilità dell’EUDR:

 

  • al 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese;

 

  • al 30 giugno 2027 per le persone fisiche, nonché per le piccole e micro imprese (fatti salvi i prodotti già disciplinati dal Reg. (UE) n. 995/2010 (EUTR).

 

Prima della modifica, l’EUDR sarebbe stato applicabile rispettivamente dal 30 dicembre 2025 e dal 30 giugno 2026.

Cosa devono fare le aziende per essere conformi all’EUDR?

Al fine di garantire un’implementazione più efficace e ordinata del EUDR, rispondendo alle criticità segnalate da Stati membri, operatori economici e autorità competenti, il Reg. (UE) 2025/2650 introduce diverse semplificazioni operative. Di seguito le principali novità:

 

  • introduzione di nuove definizioni, in particolare quella di micro o piccolo operatore primario (l’operatore che è una persona fisica, una microimpresa o una piccola impresa, stabilito in un Paese classificato come a basso rischio, che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che lui stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato nei propri appezzamenti o stabilimenti, ubicati nel paese sopracitato) e operatore a valle (la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati utilizzando prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata);

 

  • gli obblighi di dovuta diligenza e di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza ricadono esclusivamente sugli operatori che immettono per primi un prodotto interessato sul mercato dell’UE;

 

  • micro e piccoli operatori primari sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata una tantum, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi e informativi. Dopo la presentazione, viene assegnato un identificativo della dichiarazione. Inoltre, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nelle banche dati degli Stati membri e condivise con il Sistema Informativo, tali operatori possono essere esentati anche dalla presentazione della dichiarazione una tantum;

 

  • gli operatori a valle e i commercianti sono esentati dagli obblighi di dovuta diligenza. Resta tuttavia l’obbligo, per il primo operatore a valle o commerciante, di raccogliere e conservare il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o l’identificativo della dichiarazione semplificata ricevuta dal soggetto a monte. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI devono comunque registrarsi al Sistema Informativo;

 

  • i prodotti di cui al Capitolo 49 della Nomenclatura Combinata(libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani) sono stati esclusi dall’Allegato I dell’EUDR.

Riesame della Commissione UE

Il Regolamento modificativo sopra citato prevede inoltre che entro il 30 aprile 2026 la Commissione UE effettui un riesame dell’EUDR a fini di semplificazione, presentando al Parlamento UE e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa. Sono pertanto possibili ulteriori sviluppi normativi nel corso della primavera 2026.

 

Un riesame generale del EUDR è inoltre previsto entro il 30 giugno 2030 e successivamente almeno ogni cinque anni, con eventuale presentazione di nuove proposte legislative.

Conformità all'EUDR: il supporto di ZPC

ZPC resta a disposizione delle aziende per verificare e implementare la conformità all’EUDR, anche alla luce delle recenti modifiche, e in particolare per:

 

  • verificare quali prodotti di interesse rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;

 

  • chiarire i propri obblighi e supportare la loro implementazione;

 

  • supportare le aziende soggette agli obblighi di dovuta diligenza nel confronto con i fornitori per raccogliere e verificare le informazioni richieste.