UE-Nuova Zelanda: in vigore l’accordo di libero scambio

17 Luglio 2024

Introduzione

È entrato in vigore il 1 maggio 2024 il nuovo Accordo di Libero Scambio fra UE e Nuova Zelanda, il primo a integrare il nuovo approccio dell'UE al commercio e allo sviluppo sostenibile

Il nuovo Accordo di Libero Scambio tra UE e Nuova Zelanda

È entrato in vigore il 1 maggio 2024 il nuovo Accordo di Libero Scambio fra UE e Nuova Zelanda. L’accordo si rifà alla Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio del 27 novembre 2023 e prevede l’eliminazione dei dazi su tutte le esportazioni di merci dell’UE verso la Nuova Zelanda. Il 91% delle merci neozelandesi entrerà nell’UE in franchigia doganale sin dal primo giorno, percentuale che aumenterà fino al 98,5% dopo sette anni.

Gli scambi bilaterali UE-Nuova Zelanda

Gli scambi bilaterali di merci tra l’UE e la Nuova Zelanda hanno raggiunto i 9,1 miliardi di EUR nel 2022, e l’UE risulta essere il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, in seguito all’entrata in vigore dell’ALS il commercio bilaterale dovrebbe crescere del 30% e i flussi di investimenti dell’UE in Nuova Zelanda potrebbero aumentare di oltre l’80%. Già a partire dal primo anno di applicazione, si arriverà a tagliare circa 140 milioni di euro l’anno in dazi per le imprese dell’UE.

I punti-chiave dell'Accordo

L’accordo prevede:

 

  • l’eliminazione di tutti dazi sulle principali esportazioni dell’UE verso la Nuova Zelanda quali carni suine, vino e spumante, cioccolato, dolciumi e biscotti;

 

  • l’apertura del mercato dei servizi della Nuova Zelanda in settori chiave quali i servizi finanziari, le telecomunicazioni, i trasporti marittimi e i servizi di consegna;

 

  • la garanzia di un trattamento non discriminatorio agli investitori UE in Nuova Zelanda e viceversa;

 

  • un migliore accesso delle imprese dell’UE agli appalti pubblici neozelandesi per le concessioni di beni, servizi, lavori e lavori;

 

  • la protezione di quasi 2000 vini e distillati dell’UE, tra cui Prosecco, Vodka Polacca, Champagne;

 

  • la protezione di 163 prodotti tradizionali (Indicazioni geografiche) dell’UE;

 

  • una maggior facilitazione dei flussi di dati, nonché regole prevedibili e trasparenti per il commercio digitale e un ambiente online sicuro per i consumatori;

 

  • la prevenzione di requisiti ingiustificati di localizzazione dei dati e il mantenimento di elevati standard di protezione dei dati personali;

 

  • un capitolo dedicato alle piccole e medie imprese, allo scopo di aiutarle nell’esportazione;

 

  • la riduzione dei requisiti e delle procedure di conformità, per consentire un flusso di merci più rapido;

 

  • la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con allineamento agli standard UE.

Un accordo bilaterale di nuova generazione

L’accordo di libero scambio UE-NZ è il primo a integrare il nuovo approccio dell’UE al commercio e allo sviluppo sostenibile, secondo quanto approvato dal Consiglio nelle conclusioni del 17 ottobre 2022. L’ALS in questione include infatti:

 

  • un capitolo dedicato ai sistemi alimentari sostenibili;

 

  • un articolo dedicato al commercio e alla parità di genere;

 

  • una disposizione dedicata alla riforma dei sussidi al commercio dei combustibili fossili.

 

In caso di gravi violazioni dei principi fondamentali del lavoro o dell’accordo di Parigi, l’ALS prevede inoltre delle sanzioni come ultima risorsa.

Orientamenti sulle norme di origine dell'Accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda

In data 16 luglio 2024, la Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento sull’applicazione delle norme di origine stabilite nell’accordo di libero scambio dell’UE con la Nuova Zelanda.

 

A norma di tale accordo, gli esportatori dell’UE che spediscono partite di prodotti originari dell’UE di importo superiore a 6000 EUR devono compilare un’attestazione di origine per tali prodotti, per consentire agli importatori neozelandesi di chiedere tariffe preferenziali. A tal fine l’esportatore dell’UE deve essere registrato nel sistema REX e indicare il proprio numero REX su tale dichiarazione.

 

In particolare il documento di orientamento fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:

 

  • richiesta di trattamento preferenziale;

 

  • dichiarazione sull’origine;

 

  • attestazione di origine per spedizioni multiple di prodotti identici;

 

  • documentazione atta ad attestare l’origine preferenziale;

 

  • verifiche da parte delle autorità;

 

  • riservatezza delle informazioni;

 

  • disposizioni transitorie;

 

  • disposizioni generali (cumulo, tolleranze, separazione contabile, possibilità di restituzione dei dazi, regola di non alterazione);

 

  • regole di origine specifiche per prodotto;

 

  • contingenti di origine e alternative alle norme di origine specifiche per prodotto e contingenti tariffari preferenziali;

 

  • contingenti di origine e alternative alle norme di origine specifiche per prodotto;

 

  • contingenti tariffari preferenziali.