La guida per gli istituti finanziari
Il 9 ottobre 2024, il BIS (Bureau of Industry and Security) del Dipartimento del Commercio americano ha pubblicato un documento di guidance per gli istituti finanziari ai fini di indirizzarli nelle azioni da intraprendere per garantire la conformità alle Export Administration Regulations (EAR), specialmente alla luce della General Prohibition 10 (GP 10), che proibisce la fornitura di servizi finanziari o finanziamenti per operazioni che violino le EAR.
Export Administration Regulations (EAR)
Le EAR regolano l’esportazione, la riesportazione e il trasferimento di articoli dual-use (utilizzabili sia in ambito commerciale che militare) per evitare che tali tecnologie vengano utilizzate a scopi bellici o per violare diritti umani. In seguito all’invasione russa dell’Ucraina e all’espansione della modernizzazione militare cinese, gli istituti finanziari devono, secondo le autorità americane, sempre di più adottare un ruolo attivo nel monitorare e prevenire il coinvolgimento in transazioni rischiose, anche quando tali operazioni non coinvolgano direttamente una persona o istituzione statunitense.
Incorporazione della Due Diligence nelle pratiche di gestione dei rischi
Le banche e gli istituti finanziari sono incoraggiati a implementare una due diligence specifica per le EAR come parte delle loro procedure di gestione del rischio, sia al momento dell’acquisizione di nuovi clienti che nella valutazione periodica dei clienti esistenti. Tra le pratiche suggerite:
- Screening su liste di soggetti sottoposti a misure restrittive: cControllare i clienti rispetto a liste come la Unverified List, Entity List, Military End-User List e Denied Persons List, disponibili nella Consolidated Screening List (CSL).
- Controllo delle transazioni con partner commerciali: verificare i clienti e, se necessario, anche i clienti dei clienti, specialmente in caso di entità che hanno inviato articoli prioritari a Russia o Bielorussia (come da lista del Common High Priority List, adottata in concerto con i Paesi del G7 e con l’Unione europea).
- Richiesta di certificazione di conformità alle EAR: richiedere ai clienti di certificare la presenza di controlli sufficienti a garantire la conformità alle EAR, come il controllo delle transazioni rispetto alle liste di soggetti sottoposti a sanzioni e una due diligence rafforzata per esportazioni verso paesi soggetti a embarghi, come Russia e Cina.
Controllo continuo delle transazioni per identificare le Red Flags
Oltre alla due diligence iniziale, il BIS suggerisce agli istituti finanziari di monitorare costantemente le transazioni per rilevare red flags (segnali di rischio) che potrebbero indicare il rischio di violazioni. Alcuni esempi di red flags includono:
- rifiuto di fornire informazioni: se un cliente si rifiuta di rilasciare dettagli sui destinatari finali o sulla proprietà della società.
- somiglianza con nomi in liste di soggetti sanzionati: quando il nome di un cliente è simile o corrisponde a uno in una lista ristretta.
- coincidenza dei luoghi: quando la transazione coinvolge una società situata presso un indirizzo noto come ad alto rischio di elusione.
- cambio improvviso nei percorsi di pagamento: soprattutto se originariamente provenienti da un Paese ad alto rischio e poi reindirizzati tramite un altro Paese.
In presenza di tali red flags, le banche dovrebbero esaminare ulteriormente le circostanze e, se non risolte in modo soddisfacente, interrompere qualsiasi relazione commerciale con il cliente o i partner coinvolti.
Screening in tempo reale per ridurre il rischio di violazioni
Il documento suggerisce alle banche di non eseguire uno screening in tempo reale per tutte le transazioni, ma di farlo per transazioni internazionali ad alto rischio, specialmente quelle collegate a esportazioni dagli Stati Uniti o che coinvolgono prodotti di origine statunitense. In questi casi, è raccomandato uno screening rispetto alle seguenti liste:
- Denied Persons List della BIS;
- utenti militari e servizi di intelligence: per transazioni con utenti militari di paesi come Russia, Cina, Iran, Corea del Nord, e altre giurisdizioni specificate nella norma statunitense 15 CFR 744.22;
- specifiche persone designate nella Entity List
Qualora emergesse una corrispondenza con una delle liste, il BIS raccomanda di sospendere la transazione fino a quando non è chiaro se l’esportazione sia autorizzata.
Segnalazione di attività sospette e autodenuncia volontaria
Sia il BIS che il FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro) invitano gli istituti finanziari a segnalare attività sospette. Inoltre, BIS incoraggia l’autodenuncia volontaria (VSD) per qualsiasi sospetto di violazione, considerata come circostanza attenuante in caso di eventuali sanzioni in seguito ad una violazione
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